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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso 27/28.12.2005 presentato da
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RI 1
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Contro |
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la decisione 6.12.2005 del Consiglio di vigilanza inerente la revoca della libertà condizionale concessagli il 2.1.2001 (inc. __________); |
richiamate le osservazioni 12/13.1.2006 del Consiglio di vigilanza, concludenti per l’integrale reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RI 1 ha diversi precedenti penali. Il 6.6.1989 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di __________ alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per rapina. Successivamente, il 26.6.1991 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di __________ alla pena di quattro anni e undici mesi di reclusione per rapina aggravata, furto d’uso e danneggiamento. Infine, il 24.4.1996 la Corte di cassazione e di revisione penale – in parziale modifica della decisione 20.12.1995 della Corte delle assise criminali di __________ – lo ha condannato alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione per ripetuta rapina aggravata, consumata e mancata, sequestro di persona, atti preparatori punibili di rapina, favoreggiamento, ripetuto furto d’uso e abuso di targhe.
b. Dopo il rifiuto della liberazione condizionale ai 2/3 del cumulo delle suddette condanne, in data 13.12.2000, preso atto del rapporto dell’Ufficio di Patronato e sentiti il capo ufficio di Patronato ed il direttore del PCT, il Consiglio di vigilanza ha posto RI 1 al beneficio della libertà condizionale a far data dal 2.1.2001 per un periodo di prova di cinque anni, sottoponendolo a patronato (inc. __________).
c. Durante il periodo di prova (ed in parte già durante il regime di semilibertà) RI 1 si è nuovamente reso protagonista di numerosi reati. Con decisione 25.5.2005 la competente Corte delle assise correzionali di __________ lo ha riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato consumato e tentato (25 occasioni), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso della licenza di condurre e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale (riferito ai tre veicoli a motore incendiati in correità con il fratello __________ __________), ripetuta violazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e ripetuta ricettazione ed in applicazione della pena, essendo recidivo, condannato a cinque anni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. __________).
Con decisione 12.8.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso per cassazione da lui presentato in data 12.7.2005. Per quanto d’interesse in questa sede, la CCRP ha ammesso l’errato calcolo del residuo di pena a carico dell’imputato, rilevando nondimeno che “(…) i presumibili disagi correlati alla revoca del terzo di pena – anche nella misura addotta dal ricorrente – non possono condurre nel risultato a significative riduzioni di pena” (p. 10, inc. __________).
d. All’avviso di recidiva 19.10.2005 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, RI 1 ha presentato le proprie osservazioni. Il suo nuovo patrocinatore, avv. PR 1, ha inoltre richiesto ed ottenuto di esporre oralmente quanto ivi descritto durante la seduta del Consiglio di vigilanza del 6.12.2005, dove ha in particolare sottolineato la buona condotta tenuta durante l’espiazione della pena, l’errata valutazione del residuo di pena della prima Corte, nonché contestato l’interpretazione dell’art. 38 cpv. 4 CP.
Dopo attenta valutazione del caso, il Consiglio di vigilanza ha comunque decretato la revoca della liberazione condizionale e conseguentemente chiamato l’interessato a scontare il residuo di pena di cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione, rilevando – tra l’altro – che “(…) la condanna ad una pena di 5 anni non può in alcun caso, ove si riferisca a fatti avvenuti durante il periodo di prova, impedire la revoca della precedente liberazione condizionale” (decreto 6.12.2005, p. 3, inc. __________).
e. Con il presente tempestivo ricorso RI 1 sostiene anzitutto che le decisioni del Consiglio di vigilanza siano di natura penale, ragion per cui chiede di annullare il contestato provvedimento di revoca della liberazione condizionale già per questioni di ordine formale, non essendo stato emesso da un tribunale indipendente ed imparziale conformemente a quanto disposto dalla CEDU. Sempre dal punto di vista formale contesta inoltre la mancata indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio di vigilanza (rendendo così vana la possibilità di un’eventuale ricusa) ed il fatto che la stessa decisione è stata sottoscritta dal solo segretario, in assenza di una formale delega al proposito (cfr. ricorso 27/28.12.2005, p. 3-5). Nel merito, il ricorrente censura invece l’interpretazione dell’art. 38 cifra 4 CP, che a suo dire non menzionerebbe l’obbligo della revoca della libertà condizionale bensì “(…) il ricollocamento il quale – in assenza di chiare normative al riguardo – si giustifica anche attraverso l’espiazione della nuova condanna, come peraltro sta già avvenendo”, per cui la decisione impugnata violerebbe il diritto federale, “(…) non essendo ancora maturi i tempi per decidere della revoca della liberazione condizionale” (ricorso 27/28.12.2005, p. 7). Ribadisce quindi l’errata commisurazione della pena inflittagli dalla prima Corte, che ha calcolato in modo inesatto il suo residuo di pena, circostanza questa ammessa dallo stesso Consiglio di vigilanza. Osserva infine che la revoca dell’intero residuo di pena di oltre cinque anni viola il principio della proporzionalità, la parità di trattamento nonché il divieto di arbitrio (cfr. ricorso 27/28.12.2005, p. 8).
f. Delle osservazioni del Consiglio di vigilanza si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
In ordine
1. Giusta l’art. 341 cpv. 1 CPP, contro le decisioni del Consiglio di vigilanza é ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
La tempestività del ricorso inoltrato a questa Camera il 27/28.12.2005 e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
2 2.1.
Come sopra esposto, il ricorrente censura la decisione impugnata anzitutto in quanto presa in violazione della CEDU.
A torto. Sia la liberazione condizionale sia il ricollocamento di un condannato sono misure d’esecuzione della pena che il codice penale non riserva al giudice (art. 38 cifra 1 e 4 CP); contro una tale decisione è del resto esperibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (decisione TF 6A.76/2003 del 21.11.2003).
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la decisione con cui è ordinato il ricollocamento non costituisce pertanto una condanna la cui pronuncia è riservata dalla CEDU al giudice (DTF 106 IV 156), bensì la conseguenza della revoca dell’istituto della liberazione condizionale, che costituisce l’ultima fase del regime progressivo dell’espiazione della pena (DTF 101 Ib 452 consid. 2). Esso dimentica in particolare che le pene di cui dovrà scontare il residuo sono state pronunciate – a suo tempo – da un competente tribunale conformemente all’art. 5 cifra 1 lit. a CEDU.
Peraltro contro le decisioni del Consiglio di vigilanza é ammesso il ricorso a questa Camera (facoltà di cui si è peraltro avvalso nel caso concreto), che decide sollecitamente con sentenza scritta e con libero esame del fatto e del diritto (art. 341 cpv. 4 e 286 cpv. 4 CPP), per cui nel Canton Ticino è in ogni caso “(…) garantito il diritto del condannato di sottoporre la vertenza al giudizio di un tribunale indipendente ed imparziale” (osservazioni 12/13.1.2006 del Consiglio di vigilanza, p. 1).
2.2.
Il ricorrente contesta quindi la mancata indicazione dei membri del Consiglio di vigilanza, rendendo così vana la possibilità di un’eventuale ricusa a’ sensi degli art. 40 ss. CPP (ai quali rimanda l’art. 340 cpv. 4 CPP).
Il diritto di ricusa comporta effettivamente il diritto di conoscere il nome delle persone che fanno parte dell’autorità chiamata a statuire. Non è tuttavia necessario che questi nomi vengano comunicati personalmente alla parte, essendo sufficiente che gli stessi vengano resi noti in una pubblicazione accessibile a tutti (DTF 117 Ia 322 e rif.; RBOG 1996 p. 34). In concreto l’art. 64 LOG dispone che il Consiglio di vigilanza è composto dal direttore del Dipartimento delle istituzioni, dal presidente del Tribunale penale cantonale e dal procuratore pubblico generale, ovvero da persone i cui nomi sono notori rispettivamente facilmente reperibili, ed in ogni caso sicuramente a conoscenza del patrocinatore del ricorrente. Ritenuto inoltre che l’avv. PR 1 ha personalmente partecipato alla seduta del Consiglio di vigilanza del 6.12.2005 – nel corso della quale ha potuto esporre oralmente le sue osservazioni all’avviso di recidiva 19.10.2005 – su questo punto il ricorso appare temerario e finanche abusivo.
2.3.
Il ricorrente censura infine il fatto che la decisione è stata firmata dal solo segretario del Consiglio di vigilanza.
Se effettivamente lo scritto intimato al ricorrente il 14.12.2005 è stato sottoscritto dal solo segretario, per ordine (“p.o”) del presidente, va nondimeno rilevato che con tale atto è stata semplicemente comunicata la decisione presa dal Consiglio di vigilanza nella sua seduta del 6.12.2005.
Comunque sia, in caso di difetto nella firma, nella misura in cui la stessa non sia completamente mancante, dev’essere posta attenzione all’effetto che quest’errore di forma ha provocato o che avrebbe potuto o dovuto provocare alle parti secondo le regole della buona fede (cfr., per analogia, DTF 101 Ia 259, 97 IV 208; SJZ 1968 p. 185 ss.; IMBODEN/RHINOW/KRAEHMANN, Nr. 35 B IV (E), 40 B Vc, 44 B III, 80 B III, 84 B III). Nel caso in esame l’asserito difetto nella firma non ha manifestamente avuto conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente, che ha in particolare potuto impugnare la decisione a questa Camera con piena cognizione di causa.
La firma del segretario pare essere prassi invalsa presso il Consiglio di vigilanza; in futuro, a scanso di equivoci, a giudizio di questa Camera sarebbe tuttvavia opportuno fare sottoscrivere gli atti direttamente al presidente, quale titolare della decisione.
Nel merito
4. 4.1.
L'art. 38 CP prevede che un condannato alla reclusione o alla detenzione può essere liberato condizionalmente dopo i due terzi di espiazione, se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere che terrà buona condotta in libertà (cifra 1, 1a frase). L'autorità competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfatte (cifra 1, 3a e 4a frase).
Nell'interpretare questa norma, il Tribunale federale ha sottolineato come il criterio centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – sia la prognosi favorevole; anche la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena è determinante soprattutto in quest'ottica. La liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).
Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 consid. 1a, con rif.).
La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna (DTF 101 Ib 452 cons. 1).
Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2, PRA 6/2000, p. 534).
4.2.
Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato, senza sospensione condizionale, a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l’autorità competente ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato ad una pena più mite o ad una pena con sospensione condizionale, l’autorità competente può prescindere dal ricollocamento (art. 38 cifra 4 cpv. 1). La revoca della liberazione condizionale ha come conseguenza il ricollocamento nello stabilimento e l’esecuzione della pena residua, che non deve in ogni caso essere scontata interamente (BSK StGB I – A. BAECHTOLD, Basilea 2003, n. 36 ad art. 38 CP; DTF 115 IV 4). La liberazione condizionale deve essere obbligatoriamente revocata, se il beneficiario è nuovamente condannato ad una pena privativa della libertà superiore a tre mesi (BSK StGB I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 37 ad art. 38 CP; DTF 115 IV 4 consid. 4 e rif.). Nell’ipotesi in cui fossero adempiuti i presupposti per una revoca obbligatoria, la stessa può (e deve) decadere soltanto se l’interessato è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una revoca risulterebbe inappropriata (art. 66bis cpv. 2 CP; BSK StGB I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 37 ad art. 38 CP).
5. 5.1.
Nel caso in esame, con decisione 25.5.2005 – debitamente cresciuta in giudicato – la Corte delle assise criminali di __________ ha nuovamente condannato RI 1 alla pena di cinque anni di reclusione in relazione ai reati commessi durante il periodo di prova (ed addirittura in parte già durante il regime di semilibertà). Nella sua seduta del 6.12.2005, in applicazione dell’art. 38 cifra 4 CP, il Consiglio di vigilanza ha quindi decretato la revoca della liberazione condizionale concessagli a far data dal 2.1.2001 (inc. __________) e conseguentemente lo ha chiamato a scontare il residuo di pena di cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione (inc. __________). Contro tale decisione RI 1 ha presentato ricorso a questa Camera.
5.2.
Il ricorrente sostiene anzitutto che l’art. 38 cifra 4 CP menzionerebbe unicamente l’obbligo del “ricollocamento nello stabilimento” ma non quello della revoca della libertà condizionale.
A torto. Tale interpretazione è priva di ogni fondamento; già lo si è detto, la liberazione condizionale costituisce una specifica tappa dell’esecuzione della pena, la quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna (DTF 101 Ib 452 consid. 1). Ora, affermare che il ricollocamento “(…) si giustifica anche attraverso l’espiazione della nuova condanna” e che pertanto non sarebbero “(…) ancora maturi i tempi per decidere della revoca della liberazione condizionale” (ricorso 27/28.12.2005, p. 7) significa sostenere che l’esecuzione della prima condanna debba essere sospesa a favore della nuova, ciò che contrasta con l’art. 37 CP, secondo cui le pene vanno eseguite in comune.
Il ricollocamento nello stabilimento non può essere distinto dalla revoca della liberazione condizionale; in effetti esso ne è la conseguenza. È pertanto la revoca della libertà condizionale che deve essere obbligatoriamente pronunciata se il beneficiario è nuovamente condannato ad una pena privativa della libertà superiore a tre mesi (BSK StGB I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 36 e 37 ad art. 38 CP). Altro discorso riguarda invece l’altra conseguenza della revoca della liberazione condizionale, ovvero l’esecuzione della pena residua, che non deve necessariamente essere scontata interamente (DTF 115 IV 4); tuttavia, come rettamente osservato dal Consiglio di vigilanza, “(…) la decisione in merito a questo tema è ora prematura, poiché questa questione va esaminata non al momento in cui si pronuncia la revoca della liberazione condizionale, bensì quando si dovrà esaminare in futuro, a tempo debito, l’eventuale liberazione condizionale del signor RI 1 in relazione alle pene che egli sta attualmente scontando” (osservazioni 12/13.1.2006, p. 2).
5.3.
Le critiche inerenti l’errata commisurazione della nuova pena inflittagli dalla Corte delle assise criminali di __________ – che ha effettivamente calcolato in modo inesatto il suo residuo di pena – sono invece irrilevanti nell’ambito della presente procedura di revoca della liberazione condizionale, il Consiglio di vigilanza essendo vincolato alla sentenza di condanna pronunciata dalla prima Corte e regolarmente cresciuta in giudicato (cfr., al proposito, decisione TF 6A.76/2003 del 21.11.2003).
Incomprensibile risulta peraltro la conclusione del ricorrente, secondo cui “(…) il Consiglio di vigilanza non aveva i mezzi e gli argomenti per sostituirsi al Giudice, affermando che l’erroneo conteggio sul (lungo) residuo di pena non avrebbe comportato particolari riduzioni di pena” (ricorso 27/28.12.2005, p. 8), se solo si considera che il Consiglio di vigilanza si è limitato a prendere atto di quanto esposto nella decisione 12.8.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale (p. 10, inc. __________).
5.4.
Per quanto riguarda infine l’asserita violazione del principio della proporzionalità, della parità di trattamento nonché del divieto di arbitrio in considerazione del fatto che in altri casi il Consiglio di vigilanza non avrebbe revocato l’intero residuo di pena (cfr. ricorso 27/28.12.2005, p. 8), è sufficiente rilevare che si tratta di mere supposizioni che il ricorrente non tenta neppure di motivare, per cui su questo punto il ricorso non merita ulteriori approfondimenti, anche per carenza di motivazione.
6. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 286 e 341 CPP, 38 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro trenta giorni dall’intimazione (art. 97 cpv. 1, 98 lit. g OG, 5 PA).
4. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario