Incarto n.
60.2005.445

 

Lugano

8 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 29/30.12.2005 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________) conclusosi con decreto di non luogo procedere 1.2.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________);

 

 

 

 

premesso che con scritto 30.12.2005 questa Camera ha richiesto alla Pretura istante informazioni minime per conoscere lo scopo della domanda di accesso agli atti;

 

 

preso atto dello scritto del 9/10.1.2006 della Pretura istante, che precisa come la pendente causa civile sia relativa ai rapporti di lavoro (pagamento di salari e mercede nonché emissione di un certificato di lavoro) tra PI 1 ed il PI 2;

 

 

richiamato lo scritto 11/12.1.2006 del patrocinatore di PI 1, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

 

richiamato altresì lo scritto 18.1.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani, che comunica di non aver nulla in contrario al richiamo richiesto;

 

 

ritenuto infine che il PI 2 non ha presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Tra PI 1 ed il PI 2 è pendente una causa civile conseguente ai rapporti di lavoro tra le parti (inc. DI.__________). In questo ambito sono stati richiamati gli atti del procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con decreto di non luogo procedere 1.2.2005 (NLP __________). Si tratta di un procedimento nel quale PI 1 era stato accusato di reati contro l’onore a danno di __________ in relazione alla tenuta da parte di quest’ultimo della contabilità del PI 2.

 

 

                                   2.   Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 1 non si sono opposti al richiamo in sede civile degli atti penali. Il PI 2 non ha invece preso posizione.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

                                   5.   Nel presente caso, giova anzitutto osservare che i fatti alla base del procedimento penale sono relativi all'attività del querelante per conto del PI 2, convenuto nella procedura civile. È data pertanto una connessione tra la procedura civile e quella penale e non ci sono particolari interessi di terzi che giustifichino di negare il richiamo.

 

 

                                   6.   L’istanza è di conseguenza accolta. L’incarto è trasmesso direttamente da questa Camera alla Pretura istante, per un periodo di due mesi, dopodiché dovrà essere ritornato.

 

 

                                   7.   Vista la particolare procedura (salari e mercedi), si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e le spese.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario