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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 28.2/1.3.2005 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 3.2.2005 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 10/11.3.2005 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto 19/20.7.2001 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ ha segnalato al Ministero pubblico il sospetto che oggetti già di proprietà di __________, __________, fallita con decreto __________, potessero essere stati sottratti a danno dei creditori della società;
che – nell’ambito delle informazioni preliminari per titolo di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e diminuzione dell’attivo in danno dei creditori – il procuratore pubblico ha in particolare richiamato dall’Ufficio denunciante, dall’Ufficio del registro di commercio di __________ e da __________, __________ – ufficio di revisione di __________ –, gli atti concernenti la fallita;
che ha inoltre proceduto, per il tramite del segretario giudiziario, ad alcuni interrogatori [audizioni 9.8.2001 di IS 1 e __________ (azionista, rispettivamente amministratore unico della società), 18.1.2005 di __________ (per __________) e 31.1.2005 di IS 1];
che con decisione 3.2.2005 – in assenza dei presupposti costitutivi dei reati ipotizzati – il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine al suddetto esposto, giudizio cresciuto in giudicato;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'279.20, oltre interessi, per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere;
che non è quindi stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che – come detto – le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato l’assunzione agli atti della documentazione concernente __________ e gli interrogatori della qui istante (il 9.8.2001, a confronto con __________, ed il 31.1.2005) e di __________ (il 18.1.2005);
che il fatto che sia stata interrogata in due occasioni non fonda un’istruttoria preliminare “laboriosa”, come pretende la qui istante, che non sostanzia ulteriormente l’ammissibilità in ordine della domanda (cfr. istanza 28.2/1.3.2005, p. 1 s.);
che il caso non presentava peraltro difficoltà di fatto o di diritto da imporre la presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;
che dai verbali di interrogatorio si evince del resto come IS 1 fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti sui quali era interrogata;
che non ha inoltre subito perquisizioni o sequestri, per cui il procedimento penale non ha avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale, come esatto dalla giurisprudenza per riconoscere la qualità di “accusato”;
che le audizioni 9.8.2001 e 31.1.2005 concernevano peraltro anche i procedimenti penali di cui agli inc. MP __________ e __________, sfociati nel decreto di accusa 7.2.2005 [con il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 500.--, al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte dell’importo di CHF 3'086.20 a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita d’imposta alla fonte “(…) per avere, a __________, durante gli anni 1999 e 2000, in qualità di datrice di lavoro e meglio quale amministratrice di fatto nonché azionista unica della società __________, omesso di riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati, destinandoli ad altri scopi, per un totale di fr. 3'086.20” (DA __________), decreto confermato – ridotta la multa a CHF 200.-- – con giudizio 18.5.2005 (inc. __________)], circostanza sottaciuta dall’istante (che postula per esempio il risarcimento integrale dell’onorario inerente l’interrogatorio 31.1.2005);
che pertanto IS 1 non può essere ritenuta “accusata” a' sensi dell'art. 317 CPP;
che quindi l’onere delle spese di patrocinio restano a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che l’istanza è respinta;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria