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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2005 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.12.2004 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 21/22.3.2005 del procuratore pubblico Mario Branda, che si rimette al giudizio di questa Camera, e 30/31.3.2005 di PI 2, che postula la reiezione della domanda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 7.5.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente pretore del distretto di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici “(…) per avere, l’__________, a __________, strattonando ripetutamente e sbattendo contro un muro PI 2, provocandogli per il colpo subito dolori diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle braccia, intenzionalmente (dolo eventuale) cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona” (DAP __________);
che con medesimo atto ha decretato il non luogo a procedere “(…) per i reati di ingiuria, minacce e coazione per insufficienza di prove (…); (…) per il reato di violazione di domicilio poiché non risulta che il giardino dell’immobile teatro della lite fosse riservato all’uso esclusivo di PI 2 e __________; nello stesso edificio abiterebbe infatti anche la madre __________ – avente diritto ex art. 186 CP alla stregua degli altri abitanti – dove potevano essere diretti i __________; (…) per lesioni gravi per insufficienza di prove sia in ordine ai requisiti oggettivi (gravità delle lesioni) sia, quand’anche si volesse ammettere la sussistenza dei primi, in ordine a quelli soggettivi (dolo)”, decisione non impugnata;
che con scritto 13/14.5.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con sentenza 10.12.2004 il presidente della Pretura penale – al quale l’incarto era stato trasmesso per competenza – ha assolto l’istante dall’imputazione;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 9'688.40 (recte: 10'145.70), oltre interessi, per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 10'145.70 [di cui CHF 8'867.70 a titolo di onorario, CHF 561.40 di spese e CHF 716.60 di IVA (doc. D, allegato all’istanza 7/8.3.2005)];
che la tariffa applicata – di CHF 250.--/ora – appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario, pari a 35 ore e 30 minuti circa, appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto;
che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che l’incarto del Ministero pubblico si componeva della denuncia/querela penale 1/3.10.2001, del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.12.2001 (cinque – brevi – verbali), dello scritto 12/14.12.2001 di __________ con tre annessi, del decreto di accusa 7.5.2002 e dello scritto di opposizione 13/14.2.2002;
che inoltre – come risulta dal verbale di dibattimento – nel corso dell’udienza 10.12.2004 il presidente ha interrogato solo la teste __________ e non – come vorrebbe far intendere l’istante a giustificazione delle “obiettive difficoltà” del caso – anche ulteriori testi, il denunciante e la moglie di quest’ultimo, neppure presenti al processo (cfr. istanza 7/8.3.2005, p. 2);
che anche la questione inerente l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra i fatti dell’__________ ed i disturbi alla salute di PI 2 non necessitava particolari approfondimenti: una rapida lettura dell’incarto “__________” – assunto agli atti del procedimento penale – permetteva infatti di sufficientemente chiarire l’inesistenza di un tale nesso tra i malanni del denunciante/querelante ed i fatti di cui al decreto di accusa [che peraltro indicava unicamente che l’accusato – “(…) strattonando ripetutamente e sbattendo contro un muro PI 2, (…)” – avrebbe provocato a quest’ultimo “(…) dolori diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle braccia, (…)” (DAP __________)];
che la nota professionale comprende anche prestazioni a favore di __________ (cfr., per esempio, “allestito bozze arringhe” di data 19.11.2002), che con giudizio 10.12.2004 è stata condannata per titolo di ingiuria [“(…) per avere, l’__________, a __________, apostrofando __________ con gli epiteti di “lazzarona e sporcacciona” offeso con parole l’onore di una persona” (cfr. anche DAP __________)];
che, infine, la somma postulata non si attiene manifestamente ai combinati art. 33 TOA (secondo cui per i processi davanti al pretore è dovuto un onorario fino a CHF 3'000.--) e 37 TOA (secondo cui l’avvocato ha inoltre il diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione del dibattimento un supplemento che non potrà in nessun caso eccedere l’onorario massimo previsto – in concreto – dal citato art. 33 TOA);
che l’istante non invoca del resto l’art. 41 TOA, disposto comunque non applicabile alla fattispecie, il procedimento in questione non essendo stato particolarmente impegnativo;
che – tenuto conto delle suddette considerazioni – viene pertanto ammesso un onorario pari a 6 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1’583.35, di cui 60 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il qui istante, 50 minuti inerenti gli scritti (spesso di poche righe), 30 minuti inerenti le (ulteriori) telefonate, 90 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del processo, 100 minuti inerenti il dibattimento (che concerneva anche __________) e 50 minuti inerenti l’istanza di indennità in esame;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come esposte – in CHF 561.40;
che l’IVA ammonta a CHF 163.--;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 7.3.2005 della presente istanza;
che al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'307.75, oltre interessi del 5% dal 7.3.2005;
che le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella fattispecie non sono dati i presupposti di cui al citato articolo, il procedimento penale non apparendo del tutto ingiustificato;
che si prescinde quindi dall’applicazione di detta disposizione;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 10.12.2004 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'307.75, oltre interessi del 5% dal 7.3.2005.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria