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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 4.1.2005 presentata dal
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presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice IS 1, , |
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tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento; |
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visto il preavviso favorevole 10/11.1.2005 del procuratore pubblico Luca Maghetti;
preso atto che l'interessata non presenta osservazioni, come comunicato dal proprio patrocinatore con fax 12.1.2005;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di __________ PI 1 , in detenzione preventiva dal 23.9.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 14.12.2004 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandola di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup.
Il pubblico dibattimento é stato aggiornato al 2.2.2005.
2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretta l'imputata fino al 2.2.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare, che ha già aggiornato diversi processi con detenuti nel corso del mese di gennaio.
5. Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni parziali di __________ PI 1 in relazione al procedimento inc. MP __________ relative alla LStup (verbali 5.11.2004 delle ore 09.30, avanti al procuratore pubblico Moreno Capella, AI 30).
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l’accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quello per cui é stato arrestato. Come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: é necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura delle detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b).
Nel presente caso è dato certamente un pericolo di recidiva, considerato come __________ PI 1 sia stata già condannata una prima volta con decreto d’accusa del 28.4.1997 per violazione e contravvenzione alla LStup ad una multa di CHF. 300.--, una seconda volta il 12.7.1999 alla pena di 15 giorni d’arresto per violazione della LCStr, una terza volta con sentenza del 13.11.2002 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________) per reati diversi, in particolare per infrazione alla LStup, alla pena di 7 mesi di detenzione.
Per questo motivo, esiste un concreto pericolo di recidiva.
7. La carcerazione preventiva cui è astretta __________ PI 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di recidiva (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8. La limitata durata della proroga del carcere preventivo, di pochi giorni, é rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione dei reati oggetto dell’atto d’accusa e della probabile pena.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1 è prorogato fino al 2.2.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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- sede (rif. inc.); -, sede (rif. ACC); - c/o -; |
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Il presidente La segretaria