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Incarto n.
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Lugano 4 aprile 2005
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di ricusa 9/10.3.2005 presentata da
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IS 1, ,
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nei confronti del procuratore generale Bruno Balestra; |
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richiamate le osservazioni 24/29.3.2005 del procuratore generale, che chiede di respingere in ordine e nel merito l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’istanza di ricusa nei confronti del procuratore generale è stata inviata direttamente a questa Camera, con la richiesta della designazione di un nuovo procuratore pubblico, di cui l’istante ha anche fatto il nome. Allegata all’istanza di ricusa c’è la copia di uno scritto indirizzato al __________ datato 27.1.2005.
In base all’istanza, la ricusa sarebbe giustificata da un abuso d’autorità consistito nell’occultamento (nei confronti di un procuratore pubblico del __________ - __________) di due incarti relativi alla qui istante (inc. __________ e __________), da un favoreggiamento nei confronti di un __________, ora presso la __________, e da uno sviamento della giustizia non meglio precisato. La ricusa sarebbe mossa da motivi di coscienza, che impedirebbero all’istante di rimanere in silenzio, e da senso civico, per evitare da cittadina la commissione di una denegata giustizia.
2. L’allegata segnalazione al __________ del 27.1.2005 fa riferimento ad una poco gloriosa vicenda relativa ad un __________ ed all’__________.
L’ultimo episodio di questa vicenda, a cui fa riferimento l’istante, si è svolto nel mese di dicembre dello scorso anno avanti alla __________, con la condanna del primo per diffamazione nei confronti del secondo. Di quest’ultima procedura si occupa attualmente la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) a seguito di un ricorso pendente.
Il penultimo episodio di questa vicenda è stato scritto dal __________ che, a distanza di anni dai fatti e dopo due inchieste __________, ha aperto un’inchiesta a carico dell’__________, per poi doverla abbandonare: in questo procedimento, sia il difensore dell’__________, sia l’istante stessa, sono intervenuti segnalando al __________ l’esistenza di un incarto penale (inc. MP __________) pendente presso il Ministero pubblico __________ che sarebbe stato utile ai fini dell’inchiesta federale (lettera 2.7.2004 e scritto non datato allegati alla segnalazione del 27.1.2005). Ciò con riferimento ad una segnalazione che la qui istante avrebbe fatto all’__________ il 19.8.1994 prima, al Ministero pubblico poi. Allegati alla segnalazione al __________ vi sono diversi verbali relativi alla procedura inc. MP __________ e __________, aperta a carico dell’istante per abuso del telefono, furto e danneggiamento (verbali del 13.12.1994, 23.5.1995 e 26.9.1995). In questi verbali e in altri scritti l’istante ha chiesto di essere sentita, così come poi avvenuto, per riferire di propri sospetti riguardo ad un certo numero di persone, con le quali l’__________ avrebbe intrattenuto rapporti. In sostanza, par di dedurre che il rimprovero mosso al Ministero pubblico __________ sia quello di non avere preso sul serio le segnalazioni fatte dalla qui istante.
3. Nelle proprie osservazioni il procuratore generale, in ordine, rileva come non ci siano incarti pendenti a carico dell’istante, considerato come quelli indicati (inc. MP __________ e __________) sono già stati definiti (in un caso per ritiro di querela, nell’altro caso con formale abbandono decretato il 5.10.1998). Il procuratore generale evidenzia come a suo tempo il Ministero pubblico ha sentito la qui istante per verificare la segnalazione da lei fatta, ma che l’esito delle deposizioni (verbali del 23.5.1995 e del 26.9.1995) ha permesso di ritenere l’inconsistenza degli addebiti formulati. Di modo che anche nel merito ogni rimprovero al Ministero pubblico appare infondato. Alle proprie osservazioni il procuratore generale ha allegato il decreto di abbandono 5.10.1998 (ABB __________ riferito all’incarto __________), il ritiro di querela dell’8.10.1994 (relativo al procedimento __________), nonché copia dei verbali 23.5.1995 e 26.9.1995 della qui istante.
4. Preliminarmente occorre considerare come la ricusa prevista dagli art. 43 ss. CPP è riservata alle parti al procedimento, come espressamente risulta dall’art. 43 cpv. 2 CPP che recita: “il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico”.
Sia dal testo della ricusa, sia dalle osservazioni del procuratore generale, non risulta che la qui istante sia attualmente parte ad un procedimento penale: non è parte al procedimento tra l’__________ e l'__________. Al contrario, era parte ai procedimenti MP __________ e __________, però conclusi da tempo (con il decreto di abbandono ABB __________ l’incarto __________, con il ritiro della querela l’8.10.1994 l’incarto __________).
Con riferimento alla segnalazione a suo tempo fatta all’__________ ed al Ministero pubblico (contenuta nei due verbali del 23.5.1995 e 26.9.1995 e nei diversi scritti allegati alla segnalazione del 27.1.2005 al __________), la qui istante può al massimo assumere la veste di denunciante.
Come dispone l’art. 67 cpv. 2 CPP “il denunciante non assume veste di parte”. E ciò in quanto, come ricorda la costante giurisprudenza di questa Camera:
“…la pretesa punitiva appartiene allo Stato. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico: la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona, non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. Solo eccezionalmente la stessa può essere fatta dipendere dalla vittima o dal leso. Ciò avviene di solito unicamente nei casi di reati perseguiti a querela di parte. (M. MINI, L’istanza di promozione dell'accusa: art. 186 CPP TI, in RDiTi 2004 I p. 250).
Quanto riportato vale a maggior ragione nei confronti del solo denunciante, figura che non assurge a parte del procedimento, ed a cui non competono diritti procedurali (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 309, n. 1403).
5. Per questi motivi, l’istanza va respinta in ordine, mancando pacificamente all’istante la legittimazione a presentare la ricusa. Per questo ci si può dispensare da un esame del merito, che comunque, data l’inconsistenza delle segnalazioni contenute nei verbali del 23.5.1995 e del 26.9.1995, porterebbe alla reiezione dell’istanza.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per tutti questi motivi,
richiamati gli art. 43 ss. e 67 CPP, per le spese l’art. 39 lit. f LTG, ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria