Incarto n.
60.2005.64

 

Lugano

7 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 10/14.3.2005 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

intesa ad ottenere l’autorizzazione a consultare un incarto penale relativo a PI 1, __________;

 

 

 

richiamato il preavviso favorevole 21.3.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani;

 

rilevato che PI 1 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   La parte istante, al fine di decidere una richiesta di restituzione di armi da fuoco di PI 1, chiede di avere accesso all’incarto relativo al decreto d’accusa n. __________ per infrazione alla LArm, nonché l’accesso alle informazioni di polizia relative ad un episodio del 3.9.2003, di minaccia con un arma da fuoco nei confronti del padre di PI 1, che non sarebbe sfociato in una querela.

 

                                   2.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

3.Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.

                                         Per l’episodio del 3.9.2003, anche se lo stesso non è sfociato in una querela penale ed in un procedimento penale, esiste un interesse all’accesso agli atti di polizia, ritenuto come i fatti (minacce con una pistola) sembrano direttamente pertinenti con la decisione che l’autorità istante è chiamata ad emanare.

 

 

                                   4.   L’istanza va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                         §  Alla parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico all’incarto relativo al decreto d’accusa a carico di PI 1 n. __________ per violazione LArm, e presso il comando di polizia degli atti relativi all’episodio del 3.9.2003.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria