Incarto n.
60.2005.77

 

Lugano

13 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21/22.3.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.11.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________, __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

premesso che con decreto 10.9.2004 il giudice della Pretura penale ha riunito il procedimento qui in esame con quello a carico del coaccusato __________ __________, che pure ha presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento in relazione alla citata sentenza 17.11.2004 (inc. __________);

 

richiamate le osservazioni 24/25.3.2005 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che rileva come il diritto ad un’indennità in caso di proscioglimento sia incontestabile giusta la vigente legislazione, rimettendosi al ponderato giudizio di questa Camera per quanto attiene al quantum della richiesta di risarcimento;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che in data 21.6.2002 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha segnalato l’impiego abusivo di manodopera estera nei lavori di ristrutturazione dell’__________ __________ di __________ __________, rinviando in particolare allo scritto 20.6.2002 della Commissione paritetica dell’Edilizia e del Genio Civile ed al rapporto 17.6.2002 della Sottocommissione regionale __________ (cfr. AI 6, allegato 1);

 

 

                                         che ulteriori irregolarità sono state denunciate in data 12.7.2002 (cfr. AI 6, allegato 12);

 

 

                                         che con decreto 3.6.2004 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 3'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri “per avere, nella sua veste di addetto alle spedizioni della __________ __________ __________ SA di __________, promotrice, unitamente ad altre società del gruppo, alla ristrutturazione dell’__________ __________ di __________, nel periodo compreso tra il __________ __________ e il __________ __________, nell’intento di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ripetutamente favorito l’impiego di un numero imprecisato di richiedenti d’asilo (…), privi di permesso di lavoro che venivano reclutati presso i centri CRS di __________ di __________ __________ __________ e di __________ __________ e quindi da lui raccolti e trasportati quotidianamente a __________ dove venivano impiegati, dietro compenso in denaro e/o in natura, per lavori di demolizione e sgombero presso il sopraccitato cantiere __________”, reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS (DA __________);

 

 

                                         che con decreto di medesima data il magistrato inquirente ha pure proposto la condanna di __________ __________ alla multa di CHF 10'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per lo stesso titolo di reato (DA __________);

 

 

                                         che con decisione 17.11.2004 il giudice della Pretura penale, rilevato che la fattispecie contestata ai due imputati non rientra nel campo di applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS ma unicamente dell’art. 23 cpv. 4 LDDS e “che l’azione penale per quest’ultimo possibile reato – contravvenzione a norma degli art. 101 segg. CP – si è tuttavia estinta per prescrizione sia relativa (____________________) che assoluta (fine __________, rispettivamente __________ __________)”, ha assolto entrambi gli accusati dalle imputazioni (inc. __________, __________);

 

 

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 3'835.-- per spese di patrocinio;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che ogni accusato prosciolto ha il diritto ad un’indennità indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);

 

 

                                         che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. __________);

 

 

                                         che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;

 

 

                                         che in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU respingere un’istanza di indennità presentata da un accusato prosciolto – così come porre a suo carico le spese del procedimento –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);

 

 

                                         che il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

 

 

                                         che in concreto IS 1 ha dichiarato di avere iniziato a lavorare a tempo pieno presso il cantiere __________ __________ unicamente a partire dal __________, di essersi occupato dei contatti con le ditte impiegate nella ristrutturazione e di avere seguito l’esecuzione dei lavori ma di non essersi mai personalmente occupato dell’assunzione del personale, rilevando nondimeno che in un paio di occasioni “(…) mi sono recato al CRS di __________ per prendere come accompagnare gli asilanti” (AI 1, allegato 17, p. 3);

 

 

                                         che a precisa domanda dell’agente interrogante ha inoltre dichiarato di non sapere nulla in merito ai richiedenti l’asilo impiegati nei lavori di sgombero dell’arredamento dell’albergo nel periodo __________ /__________ e di non essere a conoscenza del fatto che in occasione del primo controllo di polizia del 27.6.2002 vi fossero degli operai senza i necessari permessi (AI 1, allegato 17, p. 2);

 

 

                                         che tali dichiarazioni si scontrano tuttavia con le deposizioni convergenti che emergono dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria dell’8.1.2003 (cfr. AI 1);

 

 

                                         che __________ __________ – amministratore unico delle società __________ __________ __________ SA (ora __________ __________ __________ SA) e __________ __________ SA nonché presidente (allora membro) della __________ __________ SA – ha infatti indicato quali responsabili dell’assunzione del personale e dell’organizzazione del lavoro il fratello __________ __________ ed il cugino IS 1 (AI 1, allegato 14);

 

 

                                         che i richiedenti l’asilo che in data 27.6.2002 hanno ottenuto un permesso di corta durata valido sino al 31.7.2002 (cfr. AI 1, allegato 19) hanno pure indicato quali persone di riferimento sul cantiere l’istante ed in particolare il cugino __________ __________;

 

 

                                         che i richiedenti l’asilo __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno poi ammesso di avere iniziato i lavori di smontaggio già nel corso del mese di __________, quando ancora erano sprovvisti delle necessarie autorizzazioni, e di avere sempre visto sia __________ __________ sia l’istante (AI 1, allegati 20, 26 e 29);

 

 

                                         che in occasione del primo controllo di polizia del 27.6.2002, allorquando sono stati sorpresi nove operai stranieri sprovvisti dei necessari permessi, l’istante era del resto presente sul cantiere (AI 1, allegati 1-11);

 

 

                                         che a giudizio di questa Camera appare pertanto sufficientemente provato che IS 1 rivestiva una posizione di responsabile nella gestione del cantiere __________ __________, assieme al cugino __________ __________;

 

 

                                         che questi ha ammesso di avere contattato alcuni richiedenti l’asilo che “(…) dovevano provvedere a smontare il materiale da sgomberare e caricare sugli autocarri della __________, che gratuitamente veniva trasportato direttamente in __________”, che “vi era un accordo che gli asilanti, ogni mattina verso le ore 0700 dovevano aspettare nei pressi dei rispettivi centri di Via __________ e Via __________ __________ a __________, che passava un nostro veicolo a prenderli per portarli al cantiere __________ __________”, rilevando poi che “gli asilanti impiegati, senza un permesso di polizia, erano circa una decina” (AI 1, allegato 15, p. 2);

 

 

                                         che ha inoltre dichiarato che “(…) gli asilanti lavoravano gratuitamente, in cambio della merce che si portavano in __________”, e quindi aggiunto che di propria tasca pagava loro la somma di CHF 500.-- a settimana da dividersi (AI 1, allegato 15, p. 3);

 

 

                                         che conformemente alla legislazione federale in materia di persone straniere, l’assunzione di impiego può avvenire unicamente dal momento che sussiste un pertinente permesso di polizia degli stranieri (cfr. art. 3 LDDS e, con particolare riferimento ai richiedenti l’asilo, art. 43 LAsi);

 

 

                                         che in tale contesto è considerato datore di lavoro colui che impiega un lavoratore straniero sotto i propri poteri di direzione, mentre è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 dell’ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri, OLS);

 

 

                                         che appare pertanto indubbio che IS 1 – quale responsabile del cantiere – ha assunto un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile – inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) –, e meglio in contrasto con la legislazione federale in materia di persone straniere;

 

 

                                         che è d’altronde in seguito a tale comportamento che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, rinviando agli scritti della Commissione paritetica dell’Edilizia e del Genio Civile ed al rapporto della Sottocommissione regionale __________, ha denunciato l’impiego abusivo di manodopera estera presso il cantiere __________ __________ (cfr. AI 6);

 

 

                                         che a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante il pregiudizio da lui subito;

 

 

                                         che l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         per conoscenza:

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario