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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso 31.3/1.4.2005 presentato da
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RI 1, , |
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contro la citazione spiccata il 25.3.2005 dalla presidente della Corte delle assise criminali di, giudice, nell’ambito del procedimento penale pendente a carico di PI 2, (patr. da: avv. PR 2,); |
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richiamate le osservazioni 1/5.4.2005 della presidente della suddetta Corte e 5/6.4.2005 del procuratore pubblico PI 1, che si rimettono al giudizio di questa Camera;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con atto di accusa 10.3.2004 – emanato in seguito al giudizio 2.9.2003 di questa Camera, che aveva dichiarato nullo per vizio di forma l’atto di accusa 14.7.2003 (inc. __________) – l’allora procuratore pubblico __________ __________ ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ PI 2, in detenzione preventiva dall'1.12.1998 al 24.12.1999, siccome accusato di truffa, ripetuta, continuata ed aggravata perché perpetrata per mestiere – nell'ambito dell'attività svolta nelle __________ a lui facenti capo, direttamente o indirettamente, e dell'attività __________ svolta presso il suo __________ – e ripetuta falsità in documenti, reati commessi nel periodo dicembre 1988 – novembre 1998 (cfr. ACC __________);
che con scritto di data 25.3.2005 la presidente della competente Corte ha citato – “(…) sotto le comminatorie di legge richiamate in calce” (art. 312, 313, 30 e 31 CPP) –, tra gli altri, RI 1 a comparire nell’aula penale di __________ per essere sentita nel processo di cui al predetto atto di accusa;
che con tempestivo ricorso RI 1 chiede di annullare detta citazione siccome formalmente irrita;
che giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP la Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge;
che nel caso in esame la citazione in questione – provvedimento a’ sensi del suddetto disposto – è stata emanata dalla presidente della Corte delle assise criminali di __________ prima dell’inizio del pubblico dibattimento nei confronti di PI 2: il gravame è quindi ricevibile, essendo questa Camera competente ratione materiae [cfr. decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C. (inc. __________)] ed avendo la ricorrente un interesse legittimo giusta i combinati art. 280 cpv. 2 e 284 CPP (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 285 CPP, p. 448 s.);
che con decisione 17.3.2000 – che PI 2 non ha contestato – l’allora procuratore pubblico __________ __________ ha disposto, per motivi di opportunità, la disgiunzione del procedimento penale a carico dell’accusato da quelli degli altri indiziati/accusati;
che il 19.4.2001 l’allora procuratore pubblico __________ __________, subentrato nella titolarità dell’inchiesta, ha respinto l’istanza 17.4.2001 di PI 2 tesa – alla luce delle risultanze emerse in seguito a perizia, che attestavano un danno di almeno __________ – al ricongiungimento dei procedimenti [decisione confermata il 20.2.2002 dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto __________ __________ (inc. GIAR __________) ed il 14.3.2002 dal Tribunale federale (inc. TF __________)];
che il processo apertosi il __________ concerne il solo PI 2 e non – come sancito, da ultimo, da questa Camera con giudizio 23.3.2005 (inc. __________) – le altre persone coinvolte nell’inchiesta “__________”, ossia quelle interrogate quali indiziate oppure quelle alle quali era stato comunicato che a loro carico poteva essere emanato un decreto di accusa senza ulteriori formalità oppure quelle nei cui confronti era stata promossa l’accusa;
che le suddette persone non sono pertanto oggetto del processo nel quale sono chiamate a deporre;
che nondimeno esse restano coindiziate/coaccusate in procedimenti disgiunti e non ancora conclusi, la disgiunzione non sopprimendo detta qualità;
che quindi il loro ruolo rimane quello di coindiziati/coaccusati, ciò che esclude la loro audizione in qualità di testi (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 460, in particolare 463; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1175);
che esse non possono nemmeno essere interrogate quali “persone informate sui fatti” [“Auskunftsperson” (cfr., al proposito, N. SCHMID, op. cit., n. 463 e 659a ss.)], tale figura essendo sconosciuta al nostro Codice di procedura penale;
che di conseguenza – nella misura in cui il procedimento penale a loro carico non sia ancora concluso (cfr., in merito alla forma dell’interrogatorio di coindiziati/coaccusati il cui procedimento è terminato, decisione TF 1P.13/2004 del 21.4.2004; N. SCHMID, op. cit., n. 659f) – esse devono essere interpellate quali indiziate/accusate (decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C., inc. __________);
che la citazione della qui ricorrente al processo in questione non precisava in quale veste sarebbe stata sentita;
che tuttavia indicava l’art. 312 CPP (secondo cui se l’accusato non si presenta, la Corte delle assise, verificata la regolarità della citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore) e l’art. 313 cpv. 1 CPP (secondo cui nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte), disposizioni inerenti la procedura contro gli assenti e – di tutta evidenza – non applicabili alla fattispecie, esse – secondo un'interpretazione sistematica e teleologica della legge – concernendo solo la citazione di colui che è stato deferito alla competente Corte e non di coindiziati/coaccusati in procedimenti disgiunti;
che anche le ulteriori norme richiamate nella citazione [ossia l’art. 30 CPP (secondo cui ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare fino a CHF 2'000.--. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato altresì fino a venti giorni di arresto, riservata l’azione penale. Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal procuratore pubblico, dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, dal pretore {recte: dal giudice della pretura penale} e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione) e l’art. 31 CPP (secondo cui il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni)] non sono appropriate al caso di specie, esse non riguardando l’indiziato/accusato, che ha il diritto di tacere;
che invero l’1.4.2005 la presidente della predetta Corte ha inviato uno scritto alle persone precedentemente citate, tra le quali la qui ricorrente, rendendo loro noto che “(…) – nella misura in cui lei dovesse essere accusata/o o indiziata/o in un procedimento penale connesso con i fatti imputati al dott. PI 2 – lei ha, in applicazione dell’art. 118 cpv. 2 CPP, il diritto di farsi assistere da un avvocato durante la sua audizione. Le anticipo quest’informazione unicamente per evitare che il dibattimento possa subire dei ritardi. Lei dovrà, perciò, se intende avvalersi di tale facoltà, presentarsi per l’audizione già accompagnata/o dal suo patrocinatore”;
che nondimeno esso – oltre a non precisare che gli articoli di legge di cui alla citazione del 25.3.2005 non erano applicabili ed a non menzionare che in caso di non comparizione all’interrogatorio potrà essere ordinata l’immediata comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP) – non indica che RI 1 [interrogata quale indiziata il 7.1.1999 ed alla quale il 24.2.2004 l’allora procuratore pubblico __________ __________ ha comunicato che nei suoi confronti poteva essere emanato un decreto di accusa senza ulteriori formalità (ricorso 31.3/1.4.2005, p. 1)] verrà sentita quale coindiziata/coaccusata in un procedimento disgiunto, ciò che comporta il rispetto dei diritti garantiti ad ogni accusato, in particolare quello di essere assistito da un difensore e di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP), facoltà – quest’ultima – che non implica evidentemente anche il diritto di non presentarsi al dibattimento per il quale è prevista l’audizione (decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C., inc. __________; L. MARAZZI, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, in REP. 2000, p. 47);
che con giudizio 6.4.2005 questa Camera – adita da PI 2 con ricorso 1.4.2005 – ha annullato, tra l’altro, tutte le citazioni al suo processo inerenti i coindiziati/coaccusati, ordinando alla presidente della Corte di citarli nuovamente, indicando che essi verranno sentiti quali coindiziati/coaccusati in procedimenti disgiunti, con l’avvertenza che in caso di disobbedienza potrà essere ordinata la loro immediata comparizione forzata giusta l’art. 117 cpv. 1 CPP (inc. __________);
che pertanto è stata annullata anche la citazione 25.3.2005 di RI 1, la quale verrà citata di nuovo conformemente al suddetto ordine impartito alla presidente della Corte;
che giusta l’art. 59 CPP al difensore deve essere intimata copia di tutti gli atti destinati al suo patrocinato, ritenuto che – salvo contraria disposizione di legge – è sufficiente l’intimazione al difensore;
che nella fattispecie – visto che, per i suddetti motivi, la citazione è stata annullata – può restare aperta la questione sollevata dall’insorgente a sapere se essa doveva essere intimata al suo patrocinatore;
che di conseguenza il ricorso può ritenersi evaso in considerazione di quanto sopra esposto, con assegnazione – stante la fondatezza del presente gravame – di congrue ripetibili alla ricorrente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria