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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2005 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2005 del giudice della Pretura penale (inc. ____________________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamato lo scritto 13/14.4.2005 del procuratore pubblico Mario Branda, che rinuncia alla formulazione di osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 4.10.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1, in detenzione preventiva dal 7.9.2004 all’8.9.2004, e ha proposto la sua condanna alla pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici ripetute “per avere, nel corso del mese di __________ __________, in almeno due occasioni, colpendo ripetutamente al viso la moglie __________ __________ __________, procurandole dei lividi ed un gonfiore, cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona”, reato previsto dall’art. 123 cifra 2 CP (DA __________);
che con medesima decisione il procuratore pubblico ha inoltre decretato l’abbandono del procedimento per i reati di violenza carnale (art. 190 CP), coazione sessuale (art. 189 CP) e minaccia (art. 180) “(…) per insufficienza di prove, risp. insussistenza degli estremi di reato” (DA __________);
che con sentenza 17.3.2005 il giudice della Pretura penale ha infine assolto l’istante dall’accusa di lesioni semplici ripetute (inc. __________);
che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli un importo per spese di patrocinio, da quantificare da questa Camera, e CHF 200.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che con decisione 19.10.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio dell’istante, ammettendolo in seguito, con decisione 11.11.2004, al beneficio del gratuito patrocinio;
che – essendo stato prosciolto dall’accusa – questi ha nondimeno diritto di chiedere la rifusione delle spese di patrocinio a questa Camera;
che al proposito l’istante – che non quantifica la pretesa – rinvia alla nota professionale 4.4.2005 del suo patrocinatore, da cui emerge un dispendio orario pari a 11 ore e 15 minuti nonché spese per complessivi CHF 226.20;
che la tariffa oraria va stabilita in CHF 250.--/ora, conformemente ai predetti principi;
che il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla stesura del complemento all’istanza di gratuito patrocinio (già inoltrata dall’istante medesimo) nonché alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento davanti alla Pretura penale nell’ambito della procedura penale promossa per titolo di lesioni semplici ripetute, il procedimento per i reati di violenza carnale, coazione sessuale e minaccia essendo già stato abbandonato dal procuratore pubblico con decisione 4.10.2004 (cfr. DA __________);
che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 6 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'500.--, di cui 30 minuti inerenti i colloqui telefonici (in media 5 minuti/telefonata), 10 minuti inerenti l’esame dell’incarto di data 20.10.2004, 10 minuti inerenti lo scritto di data 20.10.2004, 5 minuti inerenti lo scritto di data 27.10.2004 (trattandosi di una semplice comunicazione alla Pretura penale), 15 minuti inerenti la stesura del complemento all’istanza di gratuito patrocinio di data 5.11.2004, 30 minuti inerenti i colloqui con l’istante (sufficienti in relazione alla semplicità della fattispecie), 30 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 200 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.00 alle ore 10.50 circa) ed infine 30 minuti inerenti la stesura della presente istanza (che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale già conosceva la fattispecie), stralciate invece le prestazioni di data 12.11.2004 “esame decisione GIAR (concessione gratuito..)” e di data 24.12.2004 “esame citazione a dibattimento” in quanto tali scritti non necessitavano alcun approfondimento;
che a detta somma vanno aggiunte le spese, ammesse come esposte (CHF 226.20);
che l’IVA ammonta a CHF 131.20;
che all’istante va pertanto risarcito – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'857.40;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 200.-- “(…) corrispondente ad un risarcimento di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione” (istanza di indennità 5/6.4.2005, p. 5);
che questi è stato arrestato il 7.9.2004 (AI 1, rapporto d’arresto 7.9.2004) e scarcerato il giorno successivo con divieto di avvicinarsi a meno di cinquanta metri dal domicilio e dal luogo di lavoro della moglie (AI 3, ordine di scarcerazione 8.9.2004);
che viene pertanto ammessa la somma di CHF 200.-- oltre interessi al 5% dall’8.9.2004, così come domandato;
che, alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'057.40, di cui CHF 1'857.40 per spese di patrocinio e CHF 200.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dall’8.9.2004 su CHF 200.--;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 17.3.2005 del giudice della Pretura penale (inc. 10.2004.406/AMM), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'057.40 oltre interessi al 5% dall’8.9.2004 su CHF 200.--.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario