Incarto n.
60.2006.100

 

Lugano

12 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2006 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF 7'966.55 prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

 

 

 

richiamate le osservazioni 5/6.4.2006 di PI 2, che comunica di non opporsi alla decadenza della cauzione a favore dello Stato;

 

richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Maria Galliani, che comunica di ritenere fondata la richiesta di decadenza della cauzione;

 

richiamate le osservazioni 6/7.4.2006 di PI 3 che, con riferimento al dispositivo della sentenza del 20.12.005, chiede la devoluzione a suo favore della cauzione;

 

richiamate le osservazioni 10/12.4.2006 di PI 5, che chiede il risarcimento di un importo di CHF 1'270.-- (corrispondente a US$ 1'000.--);

 

rilevato che PI 4 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con sentenza 20.12.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________), PI 2 è stato condannato in contumacia per titolo di ripetuta truffa, consumata e mancata, ripetuta falsità in documenti alla pena di 8 mesi di detenzione, all’espulsione dal territorio svizzero per 7 anni, al pagamento della tassa di giustizia di CHF 300.-- e delle spese processuali. La Corte ha pure condannato PI 2 al pagamento di CHF 1'270.50 alla PI 5, di CHF 29'200.-- al PI 4, e di CHF 6'250.-- a PI 3 (dispositivo punto 6).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da PI 2 di CHF 7'966.55, considerato come nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza 20.12.2005, p. 3).

 

 

                                   3.   Se difensore e procuratore pubblico hanno dato il loro consenso alla decadenza a favore dello Stato, due delle tre parti civili interpellate hanno chiesto la devoluzione a loro favore della somma depositata a titolo di cauzione.

 

 

                                   4.   La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 525, n. 2451-2454, in particolare n. 221). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

 

 

                                   5.   La parte civile ha diritto di chiedere che con la cauzione prestata dal condannato siano anzitutto soddisfatte le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili, se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

 

 

                                   6.   La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della pena.

 

 

                                   7.   Nella fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte (sentenza 20.12.2005, p. 3), costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).

 

 

                                   8.   In sede di giudizio, come già rilevato, la Corte ha condannato PI 2 a risarcire tre parte civili, due delle quali hanno chiesto l’attribuzione a titolo di risarcimento dell’importo depositato a titolo di cauzione.

 

 

                                   9.   L'art. 112 cpv. 2 CPP prevede questo diritto delle parti civili, a condizione che la pretesa sia riconosciuta, che non sia coperta da nessuna assicurazione, e che prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la parte civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo alla terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell'assenza di beni del condannato: basta che la difficoltà nell'ottenere il risarcimento sia giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 112 CPP, p. 450 e 451).

 

 

                                 10.   Nel presente caso, la prima condizione è certamente data, avendo il presidente qui istante riconosciuto le pretese delle due parti civili che chiedono di essere indennizzate (punto 6 del dispositivo della sentenza 20.12.2005). I due importi riconosciuti alle parti civili, sommati, sono superiori all’importo della cauzione. Non risulta neppure che i danni subiti dalle due parti civili in conseguenza degli illeciti penali siano coperti da un’assicurazione e, visto anche l’atteggiamento di PI 2 nei confronti della Corte, è più che probabile che non risarcirà le parti lese. Considerato anche il criterio di equità alla base dell'art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal Rapporto dell'8.11.1994 della Commissione speciale per l'esame del CPP (p. 44), che impone anche di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste dall’art. 112 cpv. 2 CPP alla parte civile, questa Camera attribuisce alle parti civili l’importo della cauzione fino a concorrenza del loro credito.

 

 

                                 11.   L’importo della cauzione (CHF 7'966.55) è attribuito per CHF 6'250.-- a favore di PI 3, per CHF 1'270.50 a favore di PI 5, mentre il saldo di CHF 446.05 sarà devoluto allo Stato.

 

 

                                 12.   Vista la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta.

 

                                    §   Di conseguenza la cauzione di CHF 7'966.55 prestata da PI 2, __________, è dichiarata decaduta a favore dello Stato per l'importo di CHF 446.05, assegnata per CHF 6'250.-- alla parte civile PI 3, __________, e per CHF 1'270.50 a favore di PI 5, __________.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

4. PI 4

5. PI 5

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria