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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 22/23.3.2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 15.4.2005 emanato dall’allora magistrato dei minorenni supplente Patrizia Casoni Delcò (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamato lo scritto 27/29.3.2006 del magistrato inquirente, che comunica di avere verificato la domanda e la nota d’onorario e di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 18/21.5.2004 il Centro di pianificazione familiare dell’Ospedale Regionale di __________ ha segnalato alla Magistratura dei minorenni un presunto episodio di violenza carnale commesso da IS 1 nei confronti della compagna di scuola __________ __________, basandosi sul racconto della madre di quest’ultima;
che – nell’ambito dell’inchiesta avviata per titolo di violenza carnale sub. coazione sessuale – il magistrato ha in particolare disposto l’audizione di entrambi i minorenni e di sei testimoni, assumendo inoltre agli atti il certificato medico della dott. __________, specialista FMH in ginecologia e ostetricia (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria 15.11.2004);
che con decreto 15.4.2005 ha infine abbandonato il procedimento penale a carico di IS 1, ritenuto che l’inchiesta non ha permesso “(…) di stabilire senza ombra di dubbio l’esistenza di elementi oggettivi e soggettivi tali da rendere adempiuto il reato di coazione sessuale” (ABB __________, p. 4);
che con l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'316.45, oltre interessi, per spese di patrocinio;
che, in virtù dell’art. 10 LMM, sono effettivamente applicabili per analogia le disposizioni degli art. 317 ss. CPP e questa Camera è competente a statuire nel merito;
che il procedimento si è concluso con decreto di abbandono del 15.4.2005, per cui la domanda di indennità, introdotta il 22/23.3.2005, è tempestiva (art. 320 cpv. 1 CPP);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'“accusato”;
che nella procedura penale ordinaria, “accusato” è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che nella procedura contro i minorenni, l’inchiesta deve essere condotta nel rispetto dei diritti riconosciuti dal CPP all’accusato ed al suo difensore, applicati per analogia (art. 21 cpv. 1 LMM);
che nella prassi è nondimeno importante, “(…) proprio per il minore stesso, che non venga eccessivamente formalizzato il rapporto con le altre parti processuali” (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796 del 7.10.1998, p. 9);
che in effetti il magistrato dei minorenni non promuove formalmente l’accusa nei loro confronti;
che al termine dell’inchiesta, esso decreta l’abbandono del procedimento (art. 25 LMM) oppure formula una proposta di giudizio, che cresce in giudicato se non viene interposta opposizione al Consiglio per i minorenni entro dieci giorni (art. 27 LMM), seguendo la procedura semplificata del decreto di accusa prevista dal CPP (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796 del 7.10.1998, p. 11);
che solo nei casi più gravi o particolarmente complessi dal profilo della situazione personale deferisce il minore al giudizio del Consiglio per i minorenni con formale atto di accusa (art. 26 LMM) e “l’avviso di apertura d’inchiesta (art. 21 cpv. 3) costituisce allora la promozione dell’accusa ai sensi degli artt. 188 segg. CPP” (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4796 del 7.10.1998, p. 11);
che, di converso, si deduce che nella maggioranza dei casi il minore – che non è sottoposto all’arresto preventivo – non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che tale conclusione appare essere conforme anche alla nuova legge federale sul diritto penale minorile (DPMin), che entrerà in vigore il prossimo 1.1.2007 (RU 2006 3545);
che peraltro la Svizzera continuerà ad interpretare l’art. 40 paragrafo 2 lit. b ii) della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui ogni minore ha diritto di beneficiare di un’assistenza legale (RS 0.107), non come obbligo di designare un difensore d’ufficio in tutti i casi, bensì soltanto in quelli della difesa necessaria (Messaggio del Consiglio federale n. 98.038 del 21.9.1998, FF 1999 1950);
che in analogia alla prassi sviluppata nella procedura penale ordinaria (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.), anche nella procedura contro i minori si impone tuttavia di superare la concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita al minore concretamente sospettato di un reato, a prescindere dalla formale promozione dell'accusa;
che è quindi da considerare “accusato” ogni minore sospettato di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che – come prevede il nuovo art. 40 cpv. 2 DPMin, che entrerà in vigore dal 2007 – la necessità della presenza di un difensore nasce quando la gravità dell’atto lo esiga e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità del minore o del suo rappresentante legale;
che in concreto l’inchiesta è stata avviata per gravi ipotesi accusatorie, quali sono certamente la violenza carnale e la coazione sessuale, ed ha avuto gravi ripercussioni tra le famiglie dei minorenni (peraltro compagni di scuola);
che con decisione 1.7.2005 lo stesso giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha ammesso l’istante al beneficio del gratuito patrocinio, sottolineando in particolare la necessità dell’assistenza di un difensore in un procedimento penale per reati sessuali (inc. Giar __________);
che IS 1 va quindi ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che – benché ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – l’istante ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che al proposito postula la rifusione della nota professionale 22.3.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 6'316.45 [di cui CHF 5'291.60 a titolo di onorario (pari a 21 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 585.-- di spese e CHF 439.85 di IVA (doc. B)];
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – appare invece oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, segnatamente con riferimento alle telefonate (oltre 4 ore e 30 minuti) ed ai colloqui con il cliente ed i genitori (oltre 6 ore);
che del resto il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante nemmeno sostiene;
che in ogni caso determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che vengono inoltre stralciati gli onorari per lettere di “accompagnamento”, gli atti (rilevanti) potendo essere inviati al cliente con un semplice foglio di trasmissione, il cui costo rientra peraltro nelle spese generali dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di moderazione in re avv. B.M., inc. __________);
che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 11 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'750.--, di cui 125 minuti inerenti le telefonate (ciò che corrisponde, in media, a 25 telefonate a 5 minuti, dedotte in particolare quelle con il magistrato inquirente – con cui il difensore ha avuto un colloquio di persona – e quelle con la madre del cliente, verosimilmente riconducibili ad una specifica scelta di quest’ultima), 150 minuti inerenti i colloqui con il cliente ed i genitori (dispendio proporzionato alla relativa semplicità della fattispecie), 20 minuti inerenti l’esame giurisprudenza e atti di data 26.5.2004, 240 minuti inerenti la trasferta a Lugano, l’esame atti e video di data 20.1.2005 (compreso l’esame dei verbali di interrogatorio), 30 minuti inerenti il colloquio con il magistrato inquirente di medesima data (come esposto), 20 minuti inerenti gli ulteriori esami atti (come esposto), 45 minuti inerenti gli scritti (dedotte le lettere di “accompagnamento”) e 30 minuti inerenti la presente istanza (che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie);
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 399.--, ridotte a CHF 12.-- quelle inerenti le telefonate in uscita [80 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)] ed a CHF 59.-- quelle inerenti gli scritti [CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), CHF 5.-- per invio raccomandato, CHF 1.-- per invio semplice e CHF 2.-- per invio fax], gli invii contemporanei di lettere e fax essendo inoltre giustificati solo in caso di urgenza (cfr. prestazione di data 2.9.2004), l’invio di copie per conoscenza al cliente imponendosi solo in caso di informazioni importanti e di rilievo per le sue scelte (cfr. prestazione di data 2.9.2004) e – come sopra esposto – i costi dei fogli di trasmissione rientrando nelle spese generali dell’ufficio;
che l’IVA ammonta a CHF 239.35, mentre gli esborsi a CHF 89.-- (come esposto);
che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 3'477.35;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 22.3.2006 della presente istanza;
che le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota d’onorario;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 15.4.2005 emanato dall’allora magistrato dei minorenni supplente Patrizia Casoni Delcò (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'477.35 oltre interessi al 5% dal 22.3.2006.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario