Incarto n.
60.2006.114

 

Lugano

25 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30/31.3.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.10.2005 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 11.4.2006 del magistrato inquirente, che si rimette alla decisione di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che la notte del __________, all’esterno del ristorante __________ di __________, è deceduto † __________ __________, che poco prima si trovava in uno stato di concitazione tale da richiedere l’intervento di due agenti della Polizia cantonale (cfr. AI 16, rapporto d’esecuzione / trasmissione atti 15.11.2004);

 

 

                                         che – nell’ambito delle informazioni preliminari avviate per titolo di omicidio colposo – il procuratore pubblico Rosa Item ha disposto l’interrogatorio, in veste di indiziati, di tutte le persone presenti ed intervenute al momento dei fatti, tra cui IS 1, collega di lavoro del defunto;

 

 

                                         che con decisione 4.10.2005 – sulla base delle risultanze degli interrogatori e dell’esame autoptico esperito sulla salma – ha infine decretato il non luogo a procedere nei confronti di tutte le persone indagate, concludendo che il loro intervento “(…) non ha svolto alcun ruolo nel decesso di † __________ __________” (NLP __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'039.15, oltre interessi, per spese di patrocinio;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato”;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

 

 

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;

 

 

                                         che le informazioni preliminari avviate nei suoi confronti – quale indiziato – hanno comportato unicamente l’interrogatorio di data 10.11.2004 dinanzi al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, agente su delega del magistrato titolare dell’inchiesta (AI 5), per cui non hanno avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale;

 

 

                                         che nondimeno dagli atti emerge che, su richiesta dell’istante medesimo, il magistrato inquirente ha contattato seduta stante l’avv. PR 1, designadolo suo patrocinatore (AI 15);

 

 

                                         che in seguito il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin ha nominato/confermato l’avv. PR 1 suo difensore d’ufficio (AI 19);

 

 

                                         che, in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 Lag, se ne deduce quindi che le circostanze concrete imponevano la presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;

 

 

                                         che in definitiva IS 1 va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale 30.3.2006 del suo patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'039.15 [di cui CHF 2'540.-- di onorario (10 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 284.50 di spese e CHF 214.65 di IVA (doc. C)];

 

 

                                         che la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai principi suesposti;

 

 

                                         che viene pertanto ammesso l’onorario richiesto di CHF 2'540.--;

 

 

                                         che a detto importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 196.-- (ridotte a CHF 8.-- quelle inerenti gli invii postali), e l’esborso di CHF 81.-- al Ministero pubblico;

 

 

                                         che l’IVA, calcolata su CHF 2'736.-- (CHF 2'540.-- + CHF 196.--), ammonta a CHF 207.95;

 

 

                                         che, in conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 3'024.95 oltre interessi al 5% dal 30.3.2006, come postulato;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 4.10.2005 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'024.95 oltre interessi al 5% dal 30.3.2006.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario