Incarto n.
60.2006.122

 

Lugano

3 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/6.4.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 11.8.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 7/11.4.2006 del procuratore pubblico Marco Villa, che si rimette all’equo giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che il 14.1.2005 IS 1 – cittadino __________ – è stato arrestato una prima volta con l’accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, quindi scarcerato il giorno seguente (inc. MP __________);

 

 

                                         che il 13.2.2005 è stato nuovamente arrestato con l’accusa di furto e scarcerato il giorno successivo (inc. MP __________);

 

 

                                         che con decreto 14.2.2005 il procuratore pubblico Marco Villa lo ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di furto “per avere, a __________, il __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di __________ __________ un borsellino del valore di Fr. 10.- contenente Fr. 20.- nonché a danno di __________ __________ un apparecchio fotografico marca __________ del valore di Fr. 2'000.- (recuperato e restituito alla parte civile)” e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione “per avere, a __________ in data __________, usando inganno, indotto dei funzionari pubblici ad attestare in un permesso di asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________, __________, cittadino __________”;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto – ed alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 1/2.3.2005 IS 1 ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa;

 

 

                                         che con decisione 11.8.2005 il giudice della Pretura penale lo ha infine assolto da entrambe le imputazioni;

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'400.-- oltre interessi, di cui CHF 2'000.-- per spese di patrocinio e CHF 400.-- per torto morale;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale 5.4.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'000.-- [di cui CHF 1'500.-- di onorario (per 6 ore e 40 minuti), CHF 358.75 di spese e CHF 141.25 di IVA (doc. B)],

 

 

                                         che la tariffa applicata – pari a CHF 225.--/ora – è conforme ai principi suesposti;

 

 

                                         che il dispendio orario – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – appare invece eccessivo in relazione ai colloqui con il cliente (la seconda conferenza essendo peraltro ravvicinata nel tempo e non meglio specificata in relazione alle effettive necessità di patrocinio) ed alla stesura dell’istanza di indennità (che non presentava dal profilo giuridico e/o fattuale difficoltà particolari), per il resto approvato come esposto;

 

 

                                         che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore e 40 minuti a CHF 225.--/ora, per complessivi CHF 1'275.--, ridotti a 60 minuti i colloqui con il cliente ed a 30 minuti il tempo impiegato per la redazione della presente istanza;

 

 

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 339.30, ridotte a CHF 0.75 quelle telefoniche [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. 19.2004.6)], a CHF 2.-- quelle per fotocopie di data 13.5.2005 (art. 2 lit. b TOA) ed a CHF 15.-- quelle per scritturazioni di data 5.4.2006 (art. 2 lit. b TOA);

 

 

                                         che non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (art. 28 ss. OLIVA);

 

 

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'614.30, oltre interessi al 5% a far data dal 5.4.2006 (come postulato);

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 400.--, “(…) pari a fr. 100.-- per ogni giorno di ingiusta detenzione” (istanza 5/6.4.2006, p. 2);

 

 

                                         che questi – come sopra esposto – è stato arrestato una prima volta il 14.1.2005 (inc. MP __________) ed una seconda volta il 13.2.2005 (inc. MP __________) e sempre scarcerato il giorno successivo;

 

 

                                         che viene pertanto ammessa la somma di CHF 400.-- oltre interessi al 5% dal 15.1.2005 su CHF 200.-- e dal 14.2.2005 su CHF 200.--, così come domandato;

 

 

                                         che, in conclusione, a IS 1 va risarcito l’importo complessivo di CHF 2'014.30 oltre interessi, di cui 1'614.30 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per torto morale;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 11.8.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'014.30, oltre interessi al 5% dal 5.4.2006 su CHF 1'614.30, dal 14.2.2005 su CHF 200.-- e dal 15.1.2005 su CHF 200.--.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario