Incarto n.
60.2006.12

 

Lugano

14 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 10/11.1.2006 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 9.8.2005 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 31.1/1.2.2006 del magistrato inquirente;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che IS 1 è stata arrestata il 5.9.2001 con le accuse di truffa, istigazione alla violazione del segreto d’ufficio, corruzione attiva, infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e falsità in documenti nell’ambito dell’inchiesta sui __________ avviata nei confronti – tra l’altro – di __________, già capo dell’__________ (AI 8/11);

                                         che è stata scarcerata il giorno successivo: il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli – impregiudicata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, vista l’assenza di preminenti motivi di interesse pubblico, ritenuto che lo scopo dell’arresto poteva essere raggiunto con il deposito dei documenti di legittimazione – non ha infatti confermato la misura di privazione della libertà (AI 12);

 

 

                                         che con decisione 9.8.2005 il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso a carico della qui istante per titolo di truffa, esercizio illecito della prostituzione, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, corruzione attiva, sviamento della giustizia ed infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri “(…) per inesistenza degli estremi oggettivi e soggettivi, nonché per assenza di prove” sia “(…) per quanto attiene alla partecipazione di IS 1 nelle procedure amministrative dei permessi di soggiorno di cui si è occupata la sorella __________ che per quanto attiene a tutte le ulteriori ipotesi di reato (di cui si è resa principalmente sospetta __________), e meglio le varie truffe alle assicurazioni e i documenti presumibilmente falsi allestiti dalla stessa, (…)” (decreto di abbandono 9.8.2005, p. 6);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'867.75, oltre interessi, di cui CHF 1'767.75 per spese legali e CHF 100.-- per torto morale;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'767.75 [di cui CHF 1'375.-- di onorario, CHF 267.90 di spese e CHF 124.85 di IVA (doc. 2)];

 

 

                                         che la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai principi suesposti;

 

 

                                         che alla qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'761.30, oltre interessi, di cui CHF 1'375.-- di onorario, CHF 261.90 di spese (ridotte a CHF 64.-- quelle inerenti la trasferta 29.1.2003 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km per la tratta __________ (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia] e CHF 124.40 di IVA;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

 

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che al proposito la qui istante postula la somma di CHF 100.-- per il giorno di detenzione sofferta;

 

 

                                         che – come detto – IS 1 è stata arrestata il 5.9.2001 ed è stata scarcerata, in difetto di conferma dell’arresto, il 6.9.2001;

 

 

                                         che per il giorno di detenzione preventiva ingiustamente patita le viene quindi assegnato l’importo di CHF 100.--, oltre interessi, come richiesto;

 

 

                                         che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 19.5.2003 di questa Camera in re O.O., inc. __________);

 

 

                                         che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;

 

 

                                         che in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162, 109 Ia 160);

 

 

                                         che il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

 

 

                                         che il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);

 

                                         che IS 1 ha riferito che “(…) a partire dal mese di aprile 2001, ossia da quando mi sono fatta male ad una spalla, ho usufruito di indennità per infortunio. In quel periodo, siccome avevo paura di perdere i clienti dello studio e siccome non potevo effettuare massaggi, effettivamente ho svolto attività di prostituzione” (verbale di interrogatorio 29.1.2003, p. 4 s.) presso __________, __________, società (di cui era/era stata socia) che aveva peraltro assunto fittiziamente tale __________, circostanza della quale era a conoscenza;

 

 

                                         che, per dire di __________, “(…) in realtà da sempre, accanto all’attività del salone di bellezza __________, vi era un’attività parallela di prostituzione da noi esercitata” (verbale di interrogatorio 25.9.2001, p. 2);

 

 

                                         che la qui istante ha pure aggiunto – con riferimento alla denuncia di furto di due pellicce presentata il 4.5.1996 – che la sorella __________ “(…) mi ha detto semplicemente quando siamo andate in polizia, di dire che le pellicce ci erano state regalate da un amico __________, da certo __________, persona che esiste realmente” (verbale di interrogatorio 29.1.2003, p. 2), fatto che sapeva non corrispondere al vero;

 

 

                                         che in queste circostanze non poteva certo esserle sfuggito che detti comportamenti la esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta penale;

 

 

                                         che a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante ½ del danno da lei subito;

 

 

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 930.65 (pari ad ½ di CHF 1’861.30, di cui CHF 1'761.30 di onorario e CHF 100.-- di torto morale), oltre interessi al 5% dal 10.1.2006, come postulato;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 9.8.2005 del procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 930.65, oltre interessi al 5% dal 10.1.2006.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria