Incarto n.
60.2006.152

 

Lugano

12 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 28.4/3.5.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricever copia di una denuncia presentata da __________;

 

 

premesso che la richiesta è stata presentata al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione con scritto 2/3.5.2006;

 

richiamato lo scritto 4/8.5.2006 del procuratore pubblico Rosa Item, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

1.Il 15.2.2006 __________ ha presentato personalmente, utilizzando uno dei formulari prestampati del Ministero pubblico, una denuncia contro ignoti per fatti accaduti a __________ il 27.1.2006. Il procedimento conseguentemente aperto dal Ministero pubblico (inc. __________) si è concluso con una decisione di non luogo a procedere del 21.2.2006 (NLP __________).

 

 

2.Con la presente richiesta, la società istante di protezione giuridica chiede, in nome e per conto di __________, copia della denuncia a suo tempo presentata, per la pratica di responsabilità civile.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.Pur essendo stato __________ __________ parte al procedimento, nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

5.Nel presente caso l’interesse giuridico legittimo è dato, considerato come la denuncia sia stata presentata in un’unica copia direttamente da __________ __________, facendo capo ad un formulario prestampato, e ritenuto che il procedimento penale è stato concluso senza informazioni preliminari o atti istruttori.

 

 

6.L’istanza è pertanto accolta. Copia della denuncia viene allegata alla presente decisione.

 

 

7.Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                      

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria