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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 28.4/3.5.2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricever copia di una denuncia presentata da __________; |
premesso che la richiesta è stata presentata al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione con scritto 2/3.5.2006;
richiamato lo scritto 4/8.5.2006 del procuratore pubblico Rosa Item, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il 15.2.2006 __________ ha presentato personalmente, utilizzando uno dei formulari prestampati del Ministero pubblico, una denuncia contro ignoti per fatti accaduti a __________ il 27.1.2006. Il procedimento conseguentemente aperto dal Ministero pubblico (inc. __________) si è concluso con una decisione di non luogo a procedere del 21.2.2006 (NLP __________).
2.Con la presente richiesta, la società istante di protezione giuridica chiede, in nome e per conto di __________, copia della denuncia a suo tempo presentata, per la pratica di responsabilità civile.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.Pur essendo stato __________ __________ parte al procedimento, nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso l’interesse giuridico legittimo è dato, considerato come la denuncia sia stata presentata in un’unica copia direttamente da __________ __________, facendo capo ad un formulario prestampato, e ritenuto che il procedimento penale è stato concluso senza informazioni preliminari o atti istruttori.
6.L’istanza è pertanto accolta. Copia della denuncia viene allegata alla presente decisione.
7.Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria