Incarto n.
60.2006.15

 

Lugano

18 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso 12/13.1.2006 presentato da

 

 

 

RI 1

RI 2

entrambe patr. da: PR 1

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione di chiusura 12.12.2005 emanata dal sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 7.7/5.9.2005 della __________ (inc. Rog. __________);

 

 

 

richiamate le osservazioni 3/6.2.2006 del sostituto procuratore pubblico e dell’Ufficio federale di giustizia, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con due distinte commissioni rogatorie del 7.7/5.9.2005, la __________ ha inoltrato alle autorità svizzere domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ ed altre persone in relazione alla gestione della società “__________”, dichiarata fallita in data 6.4.2004. Oggetto della rogatoria sono le ipotesi accusatorie di ottenimento di finanziamenti pubblici tramite artifici e raggiri ed evasione fiscale mediante utilizzazione di documenti falsi: in sintesi, la società “__________”, e per essa i suoi soci ed amministratori, avrebbe richiesto e poi ottenuto un contributo pubblico con finanziamenti della Comunità Europea tramite un fittizio contratto di ampliamento e di completamento degli impianti di lavorazione ed un artificioso aumento di capitale.

                                         Più in particolare, la __________ ha chiesto alle autorità svizzere la perquisizione di un conto corrente e di un deposito fiduciario presso la banca __________ AG di __________ e di due conti correnti presso la __________ AG di __________, nonché il sequestro della documentazione bancaria rilevante.

 

 

                                   b.   Con scritto di trasmissione 1/5.9.2005, l’Ufficio federale di giustizia ha designato quale Cantone direttore per l’esecuzione della domanda di assistenza il Canton Ticino, conformemente a quanto disposto dall’art. 79 AIMP.

 

 

                                   c.   Con decisione di entrata in materia e esecuzione 25.11.2005 il sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia punibilità, ha ammesso l’entrata in materia ed ordinato alla __________ AG la trasmissione della documentazione del conto corrente e del deposito fiduciario ed alla __________ AG la trasmissione della documentazione del conto corrente n. __________ nonché l’identificazione della relazione intestata a RI 1 (AI 2).

 

 

                                   d.   Con scritto 2.12.2005 __________ AG ha trasmesso al Ministero pubblico la documentazione inerente la relazione n. __________ intestata a RI 2 nonché le relazioni n. __________, __________ e __________ intestate a RI 1 (AI 3). Da parte sua, con scritto 5.12.2005 __________ AG ha invece trasmesso la documentazione inerente la relazione n. __________ (conto corrente e deposito fiduciario) intestata a __________, società fiduciaria di intermediazione e di revisione (AI 4).

 

 

                                   e.   Con decisione di chiusura 12.12.2005, il sostituto procuratore pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione bancaria, osservando che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante, in quanto permette di verificare la correttezza dell’ipotesi accusatoria, analizzando gli scambi di denaro tra le società coinvolte e l’identità delle persone che si celano dietro tali società” (AI 5).

 

                                         Con scritto di medesima data, l’avv. PR 1 ha comunicato al Ministero pubblico di avere assunto il patrocinio di RI 1 (AI 6). In risposta alla missiva, il giorno seguente il sostituto procuratore pubblico ha trasmesso al legale gli atti della procedura rogatoriale, ivi compresa la decisione di chiusura (AI 7).

 

 

                                    f.   Con tempestivo gravame, RI 2 e RI 1 chiedono che la suddetta decisione venga annullata.

 

                                         Le ricorrenti contestano anzitutto la violazione di regole procedurali, stabilite in modo preciso e completo dal Tribunale federale mediante DTF 130 II 14. Più in particolare, il sostituto procuratore pubblico avrebbe omesso di eseguire la cernita dei documenti alla presenza del loro detentore, di assegnare a quest’ultimo un termine per determinarsi su eventuali opposizioni e di emanare una decisione di chiusura sufficientemente motivata. La violazione di tali regole avrebbe sottratto alle parti un grado di giurisdizione, privandole di un esame in contraddittorio già in prima istanza. Quanto alla carente motivazione della decisione, concludono che il sostituto procuratore pubblico avrebbe invero ordinato la trasmissione in blocco degli atti acquisiti, omettendo di procedere alla cernita. Evidenziano infine come la decisione impugnata sia stata emanata “(…) senza attendere che i Clienti, una volta informati da parte della Banca, avessero il tempo di comprendere quali fossero i loro diritti e di consultare un patrocinatore, e senza nemmeno attendere che il patrocinatore si notificasse” (ricorso 12/13.1.2006, p. 5).

                                         Le ricorrenti contestano poi la violazione del principio di proporzionalità. Più in dettaglio, la documentazione bancaria richiesta sarebbe irrilevante in quanto riferita ad operazioni finanziarie già note all’autorità rogante, in quanto il loro comportamento sarebbe del tutto usuale in ambito commerciale, per cui non avrebbero avuto alcun ruolo nelle asserite violazioni di natura penale oggetto del procedimento estero.

                                         Da ultimo, le ricorrenti contestano la carente motivazione della commissione rogatoria. L’esposto dei fatti ivi contenuto sarebbe incompleto e contraddittorio: l’autorità rogante riferisce inizialmente di distrazioni di beni e di denaro a danno della fallita società, quando poi la rogatoria evidenzia sostanzialmente un afflusso di fondi – provenienti dalla __________ AG – a favore della stessa società. Gli artifici ed i raggiri mediante i quali le autorità sarebbero state indotte ad erogare finanziamenti pubblici non sarebbero inoltre adeguatamente descritti; in realtà, la descrizione dei fatti dovrebbe essere qualificata esclusivamente come un’infrazione di carattere fiscale.

 

 

                                   g.   Con osservazioni 3/6.2.2006, il sostituto procuratore pubblico – premessa la carenza di legittimazione delle ricorrenti per opporsi alla trasmissione della documentazione acquisita presso __________ AG – conclude per la reiezione del gravame.

                                         In primo luogo, l’esposto dei fatti fornito dall’autorità rogante appare chiaro e completo. Il procedimento penale estero riguarda numerosi aspetti della gestione della fallita società, mentre scopo della rogatoria è quello di chiarire i retroscena di una specifica operazione, ovvero l’ottenimento di finanziamenti pubblici tramite artifici e raggiri e l’evasione fiscale mediante utilizzazione di documenti falsi.

                                         Quanto all’asserita inutilità dei documenti acquisiti per la scoperta della verità, evidenzia invece come le argomentazioni delle ricorrenti sfuggano, per principio, al controllo dell’autorità rogata.

                                         In merito ai vizi di procedura, sottolinea infine che “(…) la mancata possibilità delle ricorrenti di partecipare alla cernita dei documenti da trasmettere all’autorità rogante sia frutto del lieve ritardo col quale esse si sono manifestate” (osservazioni 3/6.2.2006, p. 3).

 

 

                                   h.   Con osservazioni 3/6.2.2006, anche l’Ufficio federale di giustizia conclude per la reiezione del ricorso. Evidenzia anzitutto come il sostituto procuratore pubblico, dopo due settimane dalla decisione di entrata in materia, potesse effettivamente credere che nessuno si sarebbe manifestato; precisa quindi che la giurisprudenza non esige che l’autorità rogata proceda alla cernita degli atti in presenza del titolare, mentre la decisione del Tribunale federale DTF 130 II 14 sembra richiederla unicamente quando vi partecipa pure il magistrato estero. Sottolinea infine che questa Camera avrebbe in ogni caso la possibilità di sanare l’eventuale errore procedendo direttamente alla cernita dei documenti.

                                         Quanto alla censura di carente esposizione dei fatti, ritiene l’esposto dell’autorità rogante succinto ma comunque completo e non contraddittorio. Con riferimento all’asserita violazione del principio di proporzionalità, si sofferma infine sulla relazione diretta esistente tra i conti delle ricorrenti ed i fatti per i quali le autorità __________ indagano.

 

 

in diritto

 

                                   1.   Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

                                         In concreto, la legittimazione delle ricorrenti è certamente data per il fatto che le stesse risultano essere titolari delle relazioni bancarie presso __________ AG di __________. Secondo l'art. 9a lit. a OAIMP, infatti, è considerato personalmente e direttamente toccato ai sensi dell'art. 80h AIMP, in caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare dello stesso (cfr., al proposito, DTF 123 II 153, consid. 2b, ivi compresa la citata giurisprudenza).

 

 

                                   2.   Preliminarmente è inoltre utile precisare che il presente gravame pertiene unicamente la documentazione acquisita a __________, presso la __________ AG. Non riguarda invece la documentazione acquisita presso la __________ AG di __________, in quanto rispetto alla medesima le qui ricorrenti non sono legittimate a ricorrere.

 

 

                                   3.   Le ricorrenti censurano la violazione della procedura di cernita dei documenti, così come precisata dal Tribunale federale nella sentenza pubblicata in DTF 130 II 14. In particolare rimproverano al sostituto procuratore pubblico di non avere eseguito la cernita alla presenza dei detentori dei documenti, di non avere fissato loro un termine per far valere eventuali argomenti avversi alla trasmissione dei medesimi, nonché di non aver emesso una decisione motivata.

 

 

                                   4.   L’argomento giuridico sollevato dalle ricorrenti non tiene conto dello svolgimento dei fatti, e per questo è invocato a torto.

                                         Come emerge dagli atti, la decisione impugnata è datata 12.12.2005. Le ricorrenti si sono notificate al Ministero pubblico la prima volta con scritto datato 12.12.2005, inviato per fax e per raccomandata: il fax di tre pagine (doc. 5, inc. Rog. __________) è pervenuto al Ministero pubblico il 12.12.2005 alle ore 18.02; la raccomandata è pervenuta il 14.12.2005. Di modo che la decisione è precedente la notifica.

                                         In simili circostanze temporali il rimprovero di non aver operato la cernita alla presenza di rappresentanti delle ricorrenti e di non aver fissato loro un termine per presentare osservazioni è chiaramente infondato.

                                         La medesima conclusione vale riguardo al rimprovero di non aver atteso che le titolari dei conti avessero il tempo di reagire e di notificarsi. Caso mai vale il contrario, ovvero che le titolari dei conti hanno tardato a intervenire ed a notificarsi. A questo proposito, la sentenza citata dalle ricorrenti indica chiaramente che “(…) la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité d’exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (…) Sous l’angle de la bonne foi, il n’est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l’autorité d’exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité” (DTF 130 II 14, consid. 4.3).

 

 

                                   5.   Le ricorrenti censurano l’assenza di cernita e la violazione dell’obbligo di motivazione riguardo alla rilevanza dei documenti trasmessi.

 

 

                                   6.   In merito all’obbligo di motivazione, la decisione di chiusura fa riferimento ad una giurisprudenza in parte superata. Nondimeno nel paragrafo precedente, la citata decisione contiene una motivazione, indicando che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante, in quanto permette di verificare la correttezza dell’ipotesi accusatoria, analizzando gli scambi di denaro tra le società coinvolte e l’identità delle persone che si celano dietro tali società” (decisione di chiusura 12.12.2005, p. 2). Pur contenuta, si tratta di una motivazione che chiarisce, con riferimento alla richiesta rogatoriale, l’utilità della documentazione di cui la decisione finale dispone la trasmissione all’autorità estera.

 

 

                                   7.   Riguardo alla censura relativa alla mancata cernita dei documenti, ricordato che le ricorrenti non si sono manifestate tempestivamente presso il Ministero pubblico (ciò che ha comportato una semplificazione della procedura e della motivazione), occorre anche considerare che la richiesta di assistenza era particolarmente mirata e contenuta, in quanto tesa unicamente all’acquisizione dei documenti di apertura e degli estratti di un quadrimestre di alcune relazioni bancarie specificate nella stessa, la cui connessione con i fatti oggetto dell’inchiesta era peraltro chiaramente indicata nella rogatoria. A fronte di una richiesta di documenti contenuta riguardo a relazioni bancarie direttamente connesse con i fatti inchiestati, non è dato un margine di cernita particolare. Detto altrimenti, una cernita (in particolare in assenza dei titolari delle relazioni) non si rendeva necessaria.

 

 

                                   8.   Le ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità, adducendo che la documentazione oggetto della decisione impugnata sarebbe inutile, in quanto riferita ad operazioni finanziarie che sarebbero già note all’autorità rogante, in quanto il loro comportamento sarebbe del tutto usuale in ambito commerciale, per cui non avrebbero avuto alcun ruolo nelle asserite violazioni di natura penale oggetto del procedimento estero.

 

 

                                   9.   Nell’evasione delle richieste d’assistenza, l’autorità rogata deve rispettare il principio della proporzionalità, sancito dall’art. 63 AIMP. In virtù di questo principio, di regola, l’autorità rogata opera quanto necessario ed utile per raggiungere lo scopo perseguito dalla rogatoria. Di principio lo Stato richiesto, per un verso si limita a verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra la misura richiesta mediante l’assistenza ed il procedimento penale estero, e per l’altro verso non deve eccedere rispetto a quanto richiesto dall’autorità rogante (DTF 121 II 243), pena la violazione del principio dell’ “Uebermassverbot” (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n. 476). La domanda d’assistenza di un’autorità estera va interpretata secondo il senso che ragionevolmente le si può dare. 

 

 

                                 10.   Nel presente caso, si è anzitutto in presenza di una domanda di assistenza precisa e mirata, oltre che delimitata nelle proprie richieste.

                                         Inoltre l’autorità rogata ha semplicemente dato seguito alle richieste di assistenza, senza in nessun modo interpretarle in modo estensivo.

                                         Infine, è pacifica l’esistenza di un nesso oggettivo tra l’inchiesta estera e quanto richiesto in rogatoria. Ciò emerge dal testo della rogatoria e risulta comprovato dai medesimi documenti prodotti dalle ricorrenti, in particolare dai doc. 6 e 7 allegati al gravame, che attestano l’esistenza di legami contrattuali di una delle ricorrenti con la società oggetto dell’inchiesta estera, e di legami contrattuali dell’altra ricorrente con uno degli indagati.

 

 

                                 11.   Si deve ammettere che la documentazione richiesta (ed acquisita) è perciò sicuramente in relazione oggettiva con l’inchiesta estera. È documentazione utile, anche se le operazioni finanziarie che attesta fossero (in tutto o in parte) già note all’autorità rogante: l’assistenza internazionale può avere quale scopo anche quella di acquisire prove di fatti già conosciuti.

 

 

                                 12.   In considerazione dei limiti posti dall’assistenza internazionale alle autorità rogate, non spetta a questa Camera esaminare nel merito se gli interventi delle società ricorrenti ed i legami contrattuali che ne sono scaturiti siano o meno usuali dal punto di vista commerciale, partecipino (in qualche modo o meno) alle asserite violazioni di natura penale oggetto dell’inchiesta.

 

 

                                 13.   Le ricorrenti censurano quale insufficiente l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria. L’inchiesta riguarderebbe delle distrazioni di beni nella gestione societaria, mentre la documentazione richiesta riguarderebbe un’immissione di fondi nel patrimonio sociale. Gli articoli menzionati in rogatoria relativi al conseguimento fraudolento di finanziamenti pubblici non troverebbe riscontro nella descrizione dei fatti, che non indicherebbe quali raggiri ed artifizi sarebbero stati utilizzati. I fatti dovrebbero essere qualificati come infrazione a carattere fiscale.

 

 

                                 14.   Secondo la giurisprudenza, l'Autorità rogata deve attenersi all'esposizione dei fatti contenuta nella domanda, a meno che essa risulti manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111, consid. 5b, più volte riconfermata in seguito). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito estero, non a quello svizzero a cui è chiesta l'assistenza (decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003). L'Autorità richiedente non ha l'obbligo di provare la commissione di reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere all'Autorità richiesta di distinguere un'inammissibile istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 129 II 97; 122 II 367). L'Autorità estera non deve inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta, essendo sufficiente che ne renda verosimile l'esistenza (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 165 e 412; decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003).

 

 

                                 15.   Nel presente caso una semplice lettura della domanda di assistenza smentisce gli argomenti sollevati dalle ricorrenti. La distrazione dei fondi è riferita alle modalità di finanziamento dell’aumento di capitale della società oggetto dell’inchiesta, ritenuto che subito dopo escono importi equivalenti a quelli entrati per l’aumento. Come indicato chiaramente nella rogatoria “L’ipotesi investigativa è pertanto che la __________ (recte: __________) e per lei i suoi soci ed amministratori (…) abbiano fatto figurare artificiosamente non solo la realizzazione ed il pagamento dell’impianto ma anche l’aumento del capitale per potere ottenere il finanziamento pubblico di Euro 2'331'286” (AI 1). Il passaggio chiarisce sia l’ipotesi di conseguimento fraudolento di finanziamenti pubblici, sia i raggiri e gli artifizi ipotizzati. Esclude che la rogatoria abbia fini di carattere fiscale.

 

                                 16.   Per questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi CHF 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta), sono poste, in solido, a carico di RI 1, __________, e di RI 2, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA).

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario