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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 10.4/9.5.2006 presentata dalla
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IS 1
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tendente a conoscere l’esistenza di decisioni di condanna, di eventuali misure o referti peritali inerenti PI 1; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera per competenza, con scritto 8/9.5.2006;
ritenuto che questa Camera, con scritto 11.5.2006, ha chiesto alla Commissione istante di precisare l’interesse giuridico legittimo alla base della richiesta, con riferimento all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 23/29.5.2006 della Commissione istante, con cui ha precisato i motivi della sua richiesta;
richiamato lo scritto 14/15.6.2006 del patrocinatore di PI 1, che comunica di non avere osservazioni in merito all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. La Commissione istante si occupa della sorella di PI 1. In data 4.4.2006, in occasione dell’audizione della madre e dello stesso PI 1, questi avrebbe tenuto un comportamento preoccupante ed offensivo (atteggiamento tenuto anche nei confronti del tutore della sorella). L’istanza tende a conoscere se vi sono già state delle condanne o l’adozione di misure, rispettivamente se vi è già stata una valutazione peritale di PI 1.
2. Come esposto in entrata, nessuno ha sollevato obbiezioni all’accesso agli atti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nella fattispecie sono realizzati i presupposti di legge, stante il legittimo interesse della Commissione istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8.3.1999 (LOPTC), entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. È dato un interesse in relazione alla situazione della sorella di PI 1, ma anche rispetto alla situazione di quest’ultimo, con particolare riferimento all’episodio del 4.4.2006.
5. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente ad opera del presidente della IS 1, presso gli uffici del Ministero pubblico, e limitatamente ad un’ispezione, senza cioè estrarre copie.
6. Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario