Incarto n.
60.2006.168

 

Lugano

9 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 15/16.5.2006 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 18.5.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamato lo scritto 26/29.5.2006 del procuratore pubblico Monica Galliker, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 24.11.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri “(…) per avere, nel periodo giugno 2002 – ottobre 2004, a __________, favorito il soggiorno illegale di __________, cittadino __________, affittandogli un appartamento situato nello stabile di __________ da lui amministrato e di proprietà della società __________, della quale egli è direttore con firma individuale, sapendolo privo del richiesto permesso di polizia degli stranieri” e contravvenzione alla medesima legge “(…) per avere, nel periodo giugno 2002 – ottobre 2004, impiegato __________ in qualità di addetto alla manutenzione generale del (suddetto) stabile (…), non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di polizia degli stranieri”;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 1/2.12.2004 il qui istante ha interposto opposizione al decreto di accusa;

 

 

                                         che il 18.5.2005 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dalle imputazioni;

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'863.95 per spese legali;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'863.95 [di cui CHF 3'375.-- di onorario (11 ore e 5 minuti a CHF 305.--/ora circa), CHF 216.-- di spese e CHF 272.95 di IVA];

 

 

                                         che il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: esso è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al cliente prima e durante il dibattimento;

 

 

                                         che la fattispecie non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto, circostanza che difatti il qui istante non sostiene;

 

 

                                         che – in queste circostanze – la tariffa applicata non è conforme ai principi suesposti, per cui essa va ridotta a CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato;

 

 

                                         che anche il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio, considerato che – come detto – il caso non imponeva approfondimenti particolari vista la relativa semplicità;

 

 

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che viene quindi ammesso un onorario pari 6 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'708.35, di cui 60 minuti inerenti “conferenza con cliente, studio atti e lettera MP” (prestazione di data 30.11.2004), 45 minuti inerenti lo studio degli atti e la preparazione del dibattimento (prestazioni di data 12.5.2005 e 14.5.2005) e 180 minuti (compresa la trasferta) inerenti il processo (apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo, alle ore 11.00), per il resto riconosciuto come esposto;

 

 

                                         che all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 205.--, stralciati i costi inerenti “nota onorario e spese, lettera acc. Nota” di data 20.1.2006, a carico del legale;

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 145.40;

                                         che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'058.75;

 

 

                                         che interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 18.5.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'058.75.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria