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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 15/16.5.2006 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere il richiamo in sede civile degli atti del procedimento penale aperto dal Ministero pubblico a seguito di denuncia 3.10.2000 e 9.10.2000 (inc. MP __________); |
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premesso che con scritto 18.5.2006 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 7/8.6.2006 della Pretura istante, con allegati gli scritti delle parti che precisano il motivo del richiamo;
richiamate le osservazioni 22/23.6.2006 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che chiede di limitare l’accesso agli atti, per evitare ulteriori strascichi giudiziari;
letti ed esaminati gli atti;
in fatto ed in diritto
1.Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile/esecutiva in relazione alla cancellazione di un precetto esecutivo (inc. OA __________), che probabilmente trae origine da fatti accaduti nel mese di ottobre 2000. In questo contesto, le parti hanno richiesto il richiamo degli atti penali, che il giudice civile ha ammesso.
2.Le parti hanno dato il loro consenso, come risulta dagli scritti allegati alla comunicazione della Pretura del 7/8.6.2006. Il procuratore pubblico ha chiesto di concedere l’accesso agli atti, ma limitato, al fine di evitare ulteriori strascichi giudiziari.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5.Nel presente caso è data certamente una connessione tra l’oggetto della causa ed i fatti oggetto del procedimento penale. In considerazione della preoccupazione espressa dal procuratore pubblico, viene trasmesso unicamente il testo del rapporto di polizia del 28.10.2000, senza allegati.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico dellaIS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
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- ; - - -
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria