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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 11/12.1.2006 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 17.5.2005 (__________); |
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premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione;
richiamato il preavviso favorevole 18/19.1.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;
richiamato altresì lo scritto del patrocinatore di PI 2 e della __________, che aderisce alla richiesta di richiamo atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Tra __________ e la __________ __________ __________ SA è pendente presso la Pretura istante una causa civile ordinaria (inc. OA.__________). Con ordinanza 11.1.2006 il giudice civile ha ammesso il richiamo dell’incarto penale MP __________, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 17.5.2005 (NLP __________), relativo alla denuncia presentata dall’attore in sede civile contro PI 2 per titolo di appropriazione indebita e furto.
2. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 2 hanno dato il proprio accordo al richiamo in sede civile degli atti penali.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso, dalla lettura del decreto di non luogo a procedere 17.5.2005 (NLP __________) e dal testo della denuncia 19.11.2004 dell’attore (inc. MP __________) emerge chiaramente una connessione tra il procedimento penale e le parti alla causa civile. È pertanto data una connessione tra procedura civile e atti penali; non sono invece dati interessi di terzi che escludano l’accesso agli atti richiesti.
6. L’istanza è di conseguenza accolta. L’incarto è trasmesso direttamente da questa Camera alla Pretura istante, per un periodo di due mesi, dopodiché dovrà essere ritornato.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario