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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 17/19.5.2006 presentata dall’
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IS 1
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tendente ad ottenere copia dell’esame autoptico in relazione al decesso di una loro paziente; |
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richiamate le osservazioni 10.8.2006 del procuratore __________, con le quali preavvisa negativamente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del decesso avvenuto l’11.5.2006 di __________, degente presso il reparto __________ dell’ospedale istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________) nel contesto del quale è stata sequestrata la cartella clinica e disposto l’esame autoptico. Gli accertamenti di medicina legale non sono ancora ultimati.
2. L’ospedale istante chiede di poter ottenere copia dell’esame autoptico, per chiarire una serie di interrogativi aperti a seguito del decesso. Il procuratore pubblico ha comunicato che gli accertamenti del medico legale non erano ancora terminati, di modo che la richiesta di accesso agli atti appare prematura, perché unicamente quando disporrà di tutti gli esami autoptici potrà decidere sui futuri passi da eventualmente intraprendere.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, in base allo stadio (solo iniziale) degli accertamenti, la richiesta di accesso agli atti, formulata per motivi giuridicamente legittimi, si scontra con le possibili esigenze di inchiesta, a dipendenza di quelli che saranno i risultati degli esami autoptici e di medicina legale. Per questo motivo, la richiesta, prematura, non può per il momento essere accolta.
5. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria