Incarto n.
60.2006.183

 

Lugano

23 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 9/23.5.2006 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere copia della decisione penale 4.6.2004 a carico di PI 2;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico del Canton Ticino, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto del 23.5.2006;

 

 

richiamato lo scritto 29/30.5.2006 del patrocinatore di PI 2, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

 

 

richiamate le osservazioni 31.5/1.6.2006 del procuratore pubblico PI 1, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di un furto avvenuto il 4.6.2006, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________), conclusosi con decreto d’accusa del 23.6.2004 (DA __________) cresciuto in giudicato.

 

 

                                   2.   Con scritto 9.5.2006, il servizio istante chiede copia della decisione penale emessa nei confronti di PI 2, facendo tuttavia riferimento alla data del fatto e non del giudizio.

                                         Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo del servizio istante, ritenuti i compiti d’interesse pubblico che deve svolgere.

                                         Ovviamente si ricorda al servizio istante il segreto d’ufficio, che comporta di trattare questi dati in modo riservato.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del decreto di accusa verrà spedita in allegato alla presente decisione.

 

 

                                   6.   Ritenuto lo scopo della richiesta, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario