Incarto n.
60.2006.186

 

Lugano

3 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 17/26.5.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a seguito di un incidente su di un cantiere;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza il 24.5.2006;

 

 

richiamato lo scritto 2.6.2006 del sostituto procuratore pubblico, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

 

 

richiamato altresì lo scritto 16.6.2006 di PI 4, che comunica di non opporsi all’istanza;

 

 

rilevato che PI 3 non ha presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di un incidente del 22.9.2004 su di un cantiere a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), nel contesto del quale è stato emesso il decreto d’accusa 29.3.2005 (DA __________). A seguito di opposizione, il procedimento è infine sfociato nella sentenza 22.7.2005 della Pretura penale (inc. __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, la IS 1 – quale assicuratore della vittima – chiede l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale.

                                         Come esposto in entrata, PI 3 non si è espresso, PI 4 ha dato il proprio consenso, mentre il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Nel presente caso è certamente dato un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad accedere agli atti per adempiere alle proprie mansioni.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale a Bellinzona.

 

 

                                   6.   Considerato la funzione dell’istante e l’art. 32 LPGA, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario