Incarto n.
60.2006.192

 

Lugano

14 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19.4/31.5.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia relativo ad un furto di autovettura avvenuto il 29/30.5.2005;

 

 

 

 

premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Comando di polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa a questa Camera per competenza;

 

 

ritenuto che con lo scritto di trasmissione il procuratore pubblico PI 1 ha comunicato il proprio nulla osta rispetto all’istanza medesima;

 

 

richiamato lo scritto 7/8.6.2006 di PI 2, che comunica di non avere particolari osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta (inc. MP __________) in relazione ad un’autovettura (__________) oggetto di due contratti leasing, successivamente di furto, e poi ritrovata presso una carrozzeria a __________.

 

 

                                   2.   Essendo stato notificato il caso come sinistro all’assicurazione istante, questa ha chiesto di poter ottenere copia del rapporto di polizia del 4.1.2006. Le parti hanno dato il proprio nulla osta o non hanno obbiettato all’invio del documento richiesto.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Nel presente caso l’interesse giuridico legittimo è dato, considerato come l’assicurazione istante debba determinarsi su eventuali risarcimenti in relazione al sinistro segnalato.

 

 

                                   5.   L’istanza è pertanto accolta. Copia del rapporto di polizia viene allegata alla decisione destinata all’assicurazione istante.

 

 

                                   6.   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria