Incarto n.
60.2006.193

 

Lugano

6 giugno 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul gravame  31.5/1.6.2006 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

l’ordinanza sulle prove 24/26.5.2006 del presidente della Pretura penale;

 

 

premesso che il gravame è intitolato “Complemento al ricorso” con riferimento al ricorso 24/25.4.2006 presentato dalla medesima persona, assistita dal medesimo patrocinatore, contro la decisione 10/12.4.2006 del presidente della Pretura penale di congiunzione di procedimento penale a carico di diverse persone (inc. CRP __________);

 

ritenuto che di principio è proceduralmente esclusa la possibilità di presentare un complemento ad un ricorso trascorso il termine di ricorso;

 

considerato che nel presente caso non si è neppure in presenza di un’ipotetica replica;

 

ritenuto inoltre che un complemento ad un ricorso è a maggior ragione escluso se riferito a fatti o decisioni successivi all’inoltro del primo gravame;

 

considerato che la decisione successiva (qui impugnata) è relativa ad una problematica (di assunzione o meno di prove al dibattimento) diversa rispetto a quella oggetto della precedente decisione impugnata (relativa alla congiunzione/disgiunzione di procedimento penale a carico di diverse persone), di modo che anche logicamente e sostanzialmente non è concepibile un complemento in presenza di problematiche diverse;

 

ritenuto altresì che sostanzialmente il presente gravame si riferisce esclusivamente alla decisione 24/26.5.2006 della Pretura penale in materia di prove, come peraltro chiaramente indicato nel "petitum” (punto 2, p. 5 del ricorso) e nella parte “in ordine” (ricorso p. 2);

 

considerato come l’art. 227 cpv. 6 in fine CPP esclude l’impugnazione a questa Camera delle decisioni che ammettono o respingono le prove notificate;

 

ritenuto infine il chiaro testo di legge ed il principio della separazione dei poteri, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

 

considerato che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 227 CPP e 39 lit. f LTG, nonché ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di RI 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria