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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 13.6.2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP; |
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premesso che in data 7.6.2006 il coaccusato __________ __________ ha pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento, che questa Camera ha parzialmente accolto con decisione 21.12.2006 (inc. __________);
richiamato lo scritto 4.7.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera, pur osservando che le richieste di indennità per ingiusta carcerazione e per spese di patrocinio sono manifestamente più elevate rispetto a quelle formulate dal coaccusato __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Dal 1991 la società __________ SA – nel frattempo sciolta in seguito a fallimento e radiata d’ufficio dal Registro di commercio –, tramite il suo programmatore __________ __________ e sotto la direzione di __________ __________, ha dato avvio allo sviluppo di un software chiamato prima __________ e poi __________, consistente in un sistema di controllo accessi e rilevamento presenze basato su tecnologia biometrica, destinato al controllo elettronico mediante impronte digitali di porte d’entrata di banche e altri luoghi che necessitano di protezione. Il programma è stato sviluppato dapprima nella versione “standard normale” ed in seguito nella versione “standard __________”, finalizzata al collegamento con i sistemi di controllo accesso della ditta __________ (denuncia/querela penale 2/6.6.1995, p. 4). In data 10.5.1994, il marchio “__________” è stato depositato presso l’Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI).
A mente di __________ SA, alcune società facenti capo a IS 1 e __________ __________, segnatamente __________, __________ e __________ (quest’ultima azionista in ragione del 30% di __________ SA), avrebbero in seguito modificato e commercializzato il citato sistema __________, denominandolo __________, __________ e __________ e installandolo in diverse banche e istituti in __________, __________ e __________.
Da qui l’esposto di denuncia/querela 2/6.6.1995, che ha dato avvio all'inchiesta penale denominata __________ (__________).
b. Le informazioni preliminari sono state particolarmente laboriose: oltre alle numerose audizioni, hanno comportato l’acquisizione di una notevole mole di documentazione e di accertamenti tecnici. Domande di assistenza giudiziaria sono state eseguite a __________ (AI 13), a __________ (AI 28), a __________ (AI 29), a __________ (AI 43) ed a __________ (AI 44).
c. Su ordine dell’allora competente procuratore pubblico Maria Galliani, IS 1 è stato arrestato a __________ il 3.10.1998 ed associato alle carceri pretoriali di __________ (AI 71), con l’accusa di violazione della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini e della legge federale contro la concorrenza sleale, di truffa e, subordinatamente, di appropriazione indebita (AI 74).
L’ordine di scarcerazione, previo versamento di una cauzione di CHF 200'000.--, è invece datato 8.10.1998 (AI 85).
d. Seguono altri interrogatori e verbali di confronto. In data 5.10.1998 l’allora competente magistrato inquirente ha indirizzato alle banche ticinesi un ordine di perquisizione e sequestro di tutte le relazioni intestate o comunque facenti capo all’accusato (AI 77). Il rapporto d’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria è invece datato 6.1.1999 (AI 121).
Il 26.11.2001, il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti – subentrato nell’inchiesta – ha poi esteso l’accusa per titolo di delitto contro la legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (AI 182).
e. Con decreto 21.1.2002 ha quindi posto IS 1 in stato di accusa dinanzi all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ e proposto la sua condanna alla pena di sessanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 5'000.--, al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento equivalente (in solido con __________ __________) di CHF 40'063.50 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome prevenuto colpevole di truffa, concorrenza sleale, violazione del diritto d’autore e violazione del diritto al marchio (DAC __________).
f. Con scritto 4/5.2.2002 l’accusato ha interposto formale opposizione al predetto decreto.
L’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini – a cui l’incarto era stato nel frattempo trasmesso per competenza –, con ordinanza 7.2.2005 ha formalmente riunito i procedimenti a carico di IS 1 e __________ __________. Con sentenza 15.6.2005 ha infine prosciolto entrambi gli accusati da tutte le imputazioni (inc. __________).
g. Con l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 67'758.--, di cui CHF 62'758.-- per spese di patrocinio e CHF 5'000.-- per torto morale.
L’istante evidenzia in particolare il carattere straordinario dell’inchiesta, la complessità della fattispecie e le difficoltà inerenti la sua ricostruzione, e prima ancora comprensione, nella massa di documentazione. Sottolinea poi la spropositata domanda di risarcimento della parte civile, di complessivi CHF 3'377'020.-- (istanza 13.6.2006, p. 2-3). Delle ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.).
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).
1.2.
L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.3.
Giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
Il procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con sentenza 15.6.2005 del giudice della Pretura penale. La tempestività dell’istanza in esame, introdotta il 13.6.2006, è pertanto pacifica.
2. Rifusione delle spese di patrocinio
2.1.
Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con numerosi riferimenti).
Il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
2.2.
L’istante postula la rifusione della nota professionale 12.6.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 62'758.-- [di cui CHF 55'000.-- di onorario (220 ore a CHF 250.--/ora), CHF 5'350.-- di spese e CHF 2'408.-- di esborsi (doc. D-F allegati all’istanza 13.6.2006)].
Richiesto di produrre il dettaglio della nota d’onorario con scritto 14.6.2006, l’avv. PR 1 non vi ha mai dato seguito.
Come sopra esposto (consid. 1.2.), nella procedura di indennità retta dagli art. 317 ss. CPP, il principio inquisitorio trova un’applicazione limitata, considerato che l’onere della prova spetta all’istante e che la domanda deve essere documentata e fondata su fatti precisi (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3). Come ricordato dal Tribunale federale, l’istante deve indicare, nella misura del possibile e in quanto ciò possa essere ragionevolmente da lui preteso, tutte le circostanze che fondano il danno e che possano permetterne o facilitarne la determinazione. La sola possibilità che un danno si sia effettivamente realizzato e che raggiunga la prospettata entità non è invece sufficiente, tale conclusione dovendosi piuttosto imporre in modo convincente e pressoché certo agli occhi del giudice. Già lo si è detto, appositamente per permettere all’istante di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della sua pretesa, la legge prevede che l’istanza debba essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 320, p. 508). Valori sperimentali possono sostituire accertamenti concreti unicamente quando questi ultimi risultano impossibili o necessitano di un dispendio sproporzionato e irragionevole. Peraltro, la disposizione di cui all’art. 42 cpv. 2 CO non consente al danneggiato di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004).
2.3.
Le spese di patrocinio essendo pacificamente documentabili, in concreto tale posta del danno non può certo essere considerata provata dalla sola produzione dei doc. D-F.
Come da giurisprudenza di questa Camera, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese legali possono nondimeno essere rifuse per quanto siano ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”].
Ritenuto che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126) e confrontate le ore di lavoro indicate dal patrocinatore di __________ __________, coaccusato nel medesimo procedimento, a giudizio di questa Camera appare adeguato ammettere lo stesso onorario riconosciuto a quest’ultimo (inc. __________), segnatamente un onorario pari a 23 ore a CHF 220.--/ora (come da prassi all’epoca del mandato), per complessivi CHF 5'060.--, per le prestazioni fino al 2000, ed un onorario pari a 53 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 13'250.--, per quelle successive.
Le spese vengono riconosciute in CHF 1'800.--, mentre gli esborsi in CHF 1'408.--, dedotta in particolare la tassa di giustizia dipendente dal ricorso di diritto pubblico del 13.2.2002, siccome dichiarato dal Tribunale federale inammissibile, senza esame nel merito, in mancanza di un pregiudizio irreparabile (decisione TF 1P.77/2002 del 12.3.2002).
2.4.
Riepilogando, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 21'518.--, di cui CHF 18'310.-- di onorario, CHF 1'800.-- di spese e CHF 1'408.-- di esborsi.
3. Riparazione del torto morale
3.1.
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).
Nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003). Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111).
Nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.
3.2.
L’istante postula il versamento di CHF 5'000.-- per torto morale ed ingiusta carcerazione, sottolineando le circostanze in cui si è svolto l’arresto (“nella sua abitazione di vacanza a __________”), le gravi ripercussioni ad “(…) uno stato psichico già in parte minato all’epoca dell’arresto da un disturbo depressivo maggiore” nonché le difficoltà createsi sul posto di lavoro, a dipendenza della sua posizione di responsabilità (istanza 13.6.2006, p. 3).
In concreto, IS 1 è stato arrestato il 3.10.1998 ed associato alle carceri pretoriali di __________ (AI 71). Il giorno seguente, il suo arresto è confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga ed i bisogni dell’istruzione (AI 75). È stato infine scarcerato, previo versamento di una cauzione di CHF 200'000.--, l’8.10.1998 (AI 85).
Ciò posto, per i 6 giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 1'200.--, pari a CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni di due/tre mesi (cfr. decisione 7.12.2006, inc. __________).
3.3.
Occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento dell’importo base.
Né le circostanze in cui si è svolto l’arresto, né le condizioni di detenzione presso le carceri pretoriali di __________, seppur sgradevoli, presentano particolarità tali da legittimare un tale aumento.
Quanto alle asserite gravi ripercussioni sul suo stato patologico preesistente, occorre anzitutto ricordare la teoria della “predisposizione costituzionale”, ovvero di una particolare predisposizione della vittima emergente dallo stato del corpo umano oppure dalla tendenza di quest’ultima a reazioni gravi e anormali, che va presa in considerazione quale causa concomitante fortuita nel quadro della determinazione del danno oppure in quello della fissazione del risarcimento (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti). In ogni caso, a giudizio di questa Camera la perizia medico-legale allestita dal prof. dott. __________ __________ di __________ (doc. C), che si basa su di un’unica visita psichiatrica del 25.9.2002 e da cui emerge sostanzialmente un resoconto dei fatti ed una raccolta dell’anamnesi psicopatologica di IS 1, appare alquanto generica e non sufficiente a provare che i disturbi riscontrati sono la conseguenza diretta del procedimento penale. Significativo al proposito che l’istante non abbia prodotto alcun certifico medico dello psichiatra dott. med. __________, da cui è in cura da anni e che continua tuttora a seguirlo: “(…) il periziando mi precisa che egli aveva cominciato ad ammalarsi di depressione nel 1996, in conseguenza di difficoltà professionali altamente problematizzanti”, che “le cure specialistiche dei neuropsichiatri al quale il soggetto si rivolse negli anni 1996-1997 non furono, tuttavia, coronate da un pieno successo: proprio per questo motivo, qualche mese prima di venire arrestato in Svizzera, il Sig. IS 1 aveva consultato il Dott. __________: grazie al quale aveva cominciato ad avvertire significativi indizi di miglioramento”, “(…) mi racconta che a lungo, dopo il suo arresto e la sua detenzione, egli rimase in preda ad una grave depressione ad onta che il Dott. __________, al quale il Sig. IS 1 già nell’ottobre 1998 aveva nuovamente chiesto aiuto, rafforzasse le terapie ansiolitiche ed antidepressive” (perizia medico-legale del 18.10.2002, p. 2-3). Del resto, nemmeno quanto riferito dal perito in relazione ad un certificato medico 28.6.2002 del dott. med. __________ fornisce sufficienti elementi per ammettere che ed in che misura la dichiarata e non ulteriormente sostanziata recrudescenza del “disturbo depressivo maggiore” ivi descritto sia riconducibile alla vicenda penale in esame.
Da ultimo, IS 1 non dimostra – come gli incombeva – gli asseriti pregiudizi in ambito professionale né tantomeno un loro nesso di causalità naturale ed adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004).
3.4.
Alla luce di queste considerazioni, non si giustifica aumentare l’importo base di CHF 1'200.--, che tiene del resto conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla sentenza del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio.
4. In conclusione, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 22'718.--, di cui CHF 21'518.-- per spese di patrocinio e CHF 1'200.-- per torto morale. Interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi.
5. La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è parzialme nte accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 22'718.--.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il segretario