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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 26/28.6.2006 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 24.6.2005 – motivato il 13.7.2005 – emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (NLP __________ / NLP __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP; |
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richiamate le osservazioni 5.7.2006 del magistrato inquirente, delle quali si dirà – se necessario – in corso di motivazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 3.9.2003 l’Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, Berna, ha segnalato al Ministero pubblico la comunicazione di sospetto giusta l’art. 9 LRD, datata 2.9.2003, dell’intermediario finanziario __________, __________, inerente in particolare il contratto di compravendita immobiliare 21.12.2001 tra __________ (ora fallita, già in __________) ed __________ __________) avente quale oggetto la cessione dell’azienda agricola di __________ per CHF 3'900'000.-- (AI 1);
che il procuratore pubblico ha assunto informazioni preliminari per titolo di riciclaggio di denaro, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ed infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti a carico di __________ ed __________ – amministratore unico rispettivamente direttore di __________ – rispettivamente a carico di IS 1, presidente del consiglio di amministrazione di __________, che – unitamente a __________, __________ – aveva concluso con __________ un contratto di consulenza della durata di cinque anni per l’importo di CHF 1'250'000.-- (CHF 250'000.--/anno), onorario versato sul conto __________ presso __________, __________, relazione amministrata dall’avv. __________;
che con decisione 24.6.2005 – motivata il 13.7.2005 – il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine al suddetto procedimento penale per insufficienza di prove (NLP __________ / NLP __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 387'752.55, oltre interessi, di cui CHF 22'104.95 per spese legali, CHF 315'647.60 per danni materiali e CHF 50'000.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che questa procedura – che non prevede un'istruttoria – è solo documentale, per cui la richiesta di assunzione di prove è limitata al richiamo degli atti;
che del resto il termine per introdurre l’istanza di indennità è di un anno proprio per tenere conto del tempo necessario alla raccolta delle prove del danno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508);
che IS 1 chiede inoltre di essere sentito;
che il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa (decisione TF 1P.714/2006 del 13.3.2007);
che tale diritto è stato garantito in sede di formulazione dell'istanza;
che il qui istante non ha peraltro diritto ad esprimersi oralmente davanti all’autorità chiamata a pronunciarsi (decisione TF 6P.231/2006 del 24.1.2007);
che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 489 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere;
che non è quindi stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che – nel contesto delle informazioni preliminari – con ordini 4.9.2003 il magistrato inquirente ha disposto l’identificazione ed il sequestro, presso __________, __________, delle relazioni/libretti al portatore di cui IS 1, __________ e __________ erano/erano stati titolari, contitolari, aventi diritto di firma e/o beneficiari economici (AI 2), rispettivamente, presso __________, __________, delle relazioni/libretti al portatore di cui __________, __________, IS 1, __________, __________ e __________ erano/erano stati titolari, contitolari, aventi diritto di firma e/o beneficiari economici (AI 3);
che il 29.9.2003 IS 1 ha versato sul conto del Ministero pubblico CHF 500'000.--, importo oggetto del presunto riciclaggio di denaro, ciò che ha indotto il procuratore pubblico a disporre l’immediato dissequestro, presso __________, delle relazioni precedentemente bloccate (AI 19/21/32);
che il magistrato inquirente ha assunto agli atti – segnatamente – la copia del rogito n. 532 del notaio avv. __________ inerente la suddetta compravendita (AI 6), la documentazione prodotta dai citati istituti bancari (AI 15/16/26/71), la documentazione presentata dal qui istante (AI 13/17/58/68) e gli atti acquisiti nell’ambito dell’inchiesta fiscale speciale condotta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni nei confronti di __________ (AI 14);
che ha inoltre proceduto all’audizione di IS 1 (verbale di interrogatorio 8.6.2004, AI 52), di __________ (verbale di interrogatorio 16.7.2004, AI 62) e del teste avv. __________ (verbale di interrogatorio 16.7.2004, AI 63);
che il procedimento penale – sebbene sia rimasto allo stadio delle informazioni preliminari – ha indubbiamente avuto importanti ripercussioni sulla situazione di IS 1, in particolare con riferimento al blocco dei suoi conti;
che la fattispecie – anche in ragione delle gravi ipotesi accusatorie, non semplici giuridicamente per un profano – imponeva quindi fin da subito la presenza di un legale;
che pertanto il qui istante va considerato accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che la procedura prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a risarcire l'accusato prosciolto dei vari pregiudizi che quest'ultimo ha personalmente subito a causa del procedimento penale di cui è stato oggetto;
che quindi soltanto chi è stato assolto dalla Corte o dal pretore al processo oppure liberato da ogni accusa mediante un decreto di abbandono o, se del caso, un decreto di non luogo a procedere ha diritto ad un'indennità fondata sulle predette disposizioni;
che in tale ambito non possono invece essere fatti valere gli eventuali danni occorsi a terzi;
che questi ultimi devono infatti chiedere autonomamente ed in separata sede la riparazione del loro pregiudizio;
che di massima, in assenza di norme precise che regolano i loro diritti, si applicano per analogia le norme in materia di responsabilità dello Stato (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 22);
che pertanto – nella misura in cui l'istante chiede il rimborso dei pregiudizi sofferti da __________ e dal figlio __________ – la domanda è irricevibile in questa sede (decisioni 23.8.2004 in re G.C./P.M., inc. __________, 28.6.2004 in re A.G., inc. __________, 28.5.2004 in re A.B., inc. __________, 18.12.2003 in re W.K./K.P., inc. __________);
che IS 1 sostiene invero di avere assunto/di assumere personalmente detti pretesi danni: egli non prova nondimeno – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – tale asserzione, per cui la richiesta – indipendentemente dalla reale esistenza del danno di __________ e di __________, non dimostrato – non può evidentemente essere accolta;
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che IS 1 postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di fiducia, ossia dell’avv. PR 1 [CHF 15'726.80 (doc. E)] e dell’avv. __________, __________ [CHF 6'378.15 (doc. D)], per complessivi CHF 22'104.95, oltre interessi;
che la nota dell’avv. PR 1 ammonta a CHF 15'726.80, di cui CHF 13'350.-- (44 ore e 30 minuti a CHF 300.--/ora) di onorario, CHF 1'266.-- di spese e CHF 1'110.80 di IVA (doc. E);
che IS 1 sostiene che “sin da subito il patrocinio è (…) stato necessario per negoziare con il procuratore pubblico una soluzione alternativa e assai meno lesiva, sfociata poi nel già citato deposito di un importo di CHF 500'000.--” (istanza 26/28.6.2006, p. 14);
che inoltre afferma che, “(…) essendo l’intero procedimento legato alla persona dell’istante, egli ha dovuto inizialmente operare, a suo carico, anche nell’interesse della ditta __________, rispettivamente del signor __________ (il figlio omonimo), implicati loro malgrado (…)”, ritenuto come “il tutto ovviamente è avvenuto in contesto, quello dei fatti all’origine del procedimento penale, assai complessi, e in larga misura estranei e sconosciuti allo stesso istante, con la conseguente necessità da una parte di procedere a lunghe e meticolose ricostruzioni, dall’altra parte di cercare, in collaborazione con terzi, di apprendere le necessarie informazioni” (istanza 26/28.6.2006, p. 14);
che, infine, “(…) l’intero mandato è stato svolto nella lingua dell’istante, ossia il tedesco, il che giustifica senz’altro, a lato della complessità dei fatti testé ricordata, l’applicazione di una remunerazione oraria di CHF 300.--” ( istanza 26/28.6.2006, p. 14);
che – come detto – il procedimento penale è stato promosso in seguito alla segnalazione 3.9.2003 dell’Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (AI 1), procedimento proseguito il 4.9.2003 con l’emanazione di due ordini di perquisizione e sequestro (AI 2/3) e con l’assunzione agli atti di svariata documentazione [presentata, segnatamente, dagli istituti bancari (AI 15/16/26/71), dal qui istante (AI 13/17/58/68) e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AI 14)], atti che hanno sostanzialmente avuto luogo nel corso dell’autunno 2003;
che l’8.6.2004, su sollecitazione dell’avv. PR 1, è stato interrogato IS 1 (verbale di interrogatorio 8.6.2004, AI 52);
che il procuratore pubblico ha proceduto inoltre all’audizione di __________ (verbale di interrogatorio 16.7.2004, AI 62) e del teste avv. __________ (verbale di interrogatorio 16.7.2004, AI 63);
che un anno dopo, il 24.6.2005, senza procedere ad ulteriori significativi atti di inchiesta dopo i predetti interrogatori, è stato emanato il decreto di non luogo a procedere, motivato il 13.7.2005;
che in queste circostanze il caso non ha esatto dal legale un impegno importante, come dimostrano peraltro gli interventi dell’avv. PR 1 nel corso del procedimento penale;
che – per quanto risulta dall’incarto – il patrocinatore ha infatti inviato al procuratore pubblico alcuni scritti (AI 8/18/40/64), ha prodotto – anche su richiesta dell'autorità inquirente – svariata documentazione (AI 13/17/58/68), ha presentato reclamo contro l’ordine di perquisizione e sequestro 4.9.2003 inerente il conto presso __________ (AI 10) – gravame in seguito ritirato (AI 18/22) –, ha preso atto degli scritti del magistrato inquirente al suo indirizzo (AI 12/19/36/37/45/54/60/65) ed ha assistito all’interrogatorio di IS 1 l’8.6.2004 (AI 52);
che la partecipazione del legale è quindi stata relativamente modesta;
che il caso – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non presentava peraltro difficoltà particolari: l’oggetto di indagine era infatti sostanzialmente circoscritto alla compravendita immobiliare 21.12.2001, per cui non sono stati necessari particolari approfondimenti di fatto e/o di diritto;
che di conseguenza non si giustifica applicare la tariffa di CHF 300.--/ora, come postulato: il fatto che l’intero mandato sia stato svolto in tedesco appare al proposito circostanza perfettamente irrilevante, considerato come l’avv. PR 1 – sui siti web dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino e della Federazione svizzera degli avvocati – offra le sue prestazioni anche in lingua tedesca (per tacere del fatto che il bilinguismo del legale, recentemente nominato comandante della __________, sia evidenziato anche sul sito web del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport);
che al caso concreto si applica quindi la tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato;
che anche il dispendio orario di 44 ore e 30 minuti, non sempre specificato per ogni singola operazione, appare – per le ragioni suddette – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di inchiesta e di patrocinio;
che inoltre la raccolta delle informazioni preliminari si è sostanzialmente esaurita con gli interrogatori dei mesi di giugno/luglio 2004, come attesta anche il fatto che l’ultimo scritto del qui istante all’indirizzo del Ministero pubblico dati dell’1/2.9.2004 (AI 68);
che mal si comprende quindi – ed il qui istante non spiega – l’intenso scambio di e-mails legale/cliente, rispettivamente i colloqui e gli scritti legale/avv. __________, __________, patrocinatore di __________, nel corso del 2005 (in parte dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere a favore di IS 1);
che – come detto – le prestazioni dell’avv. PR 1 a favore di terzi (__________, __________, __________, ecc.) – che avrebbero potuto eventualmente complicare il suo intervento – non possono entrare in considerazione nella fattispecie;
che nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che – tutto ciò premesso – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 18 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'500.--, di cui 240 minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente, 60 minuti inerenti i colloqui telefonici, 210 minuti inerenti gli scritti, 60 minuti inerenti gli scritti e-mails (ricevuti dal cliente/inviati al cliente), 30 minuti inerenti il reclamo 15/16.9.2003 al giudice dell'istruzione e dell'arresto (AI 10), 60 minuti inerenti l’esame degli scritti pervenuti al legale, 360 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 8.6.2004 (14.00-19.00, AI 52) e 60 minuti inerenti la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è (molto) parziale];
che a questa somma vanno aggiunte le spese, ammontanti a CHF 639.--, di cui CHF 30.-- inerenti la formazione dell’incarto, CHF 5.-- inerenti la procura, CHF 9.-- [CHF 0.15/minuto per 60 minuti (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)] inerenti le telefonate, CHF 50.-- inerenti le e-mails, CHF 100.-- inerenti gli scritti/fax, CHF 201.-- (come esposto) inerenti gli scritti alle autorità giudiziarie, CHF 64.-- inerenti la trasferta dell’8.6.2004 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km per la tratta __________ (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)], CHF 100.-- inerenti fotocopie e CHF 80.-- inerenti l’istanza di indennità per ingiusto procedimento;
che l’IVA ammonta a CHF 390.55;
che al qui istante va pertanto rifuso – con riferimento al patrocinio dell’avv. PR 1 – l’importo di CHF 5'529.55, oltre interessi dal 26.6.2006, come domandato;
che IS 1 postula inoltre la rifusione della nota dell’avv. __________ di complessivi CHF 6'378.15 [di cui CHF 5'843.75 (21 ore e 15 minuti a CHF 275.--/ora) di onorario, CHF 83.90 di spese e CHF 450.50 di IVA (doc. D)];
che al proposito sostiene che “(…) quale diretta conseguenza del provvedimento del 4 settembre 2003, egli ha dovuto attivarsi immediatamente e a fondo anche nel suo cantone di domicilio, e in particolare nei rapporti con la __________, (…)” (istanza 26/28.6.2006, p. 15), per cui ha dovuto fare capo al predetto legale;
che inoltre, sempre a suo dire, le prestazioni dell’avv. __________ sarebbero state “(…) molto mirate alla risoluzione del problema sorto nei confronti dell’istituto bancario, (…)” (istanza 26/28.6.2006, p. 15);
che in effetti appare giustificato riconoscere il citato patrocinio con riferimento alla problematica legata all’ordine di perquisizione e sequestro inerente __________ ed al rilascio della garanzia;
che nondimeno la questione concernente detta garanzia è stata sostanzialmente risolta entro la fine del mese di settembre 2003, per cui mal si comprendono – ed in ogni caso non sono compiutamente spiegate – le successive prestazioni esposte nella nota;
che inoltre il mandato concerneva anche __________ e __________, tanto è vero che la nota professionale è stata (addirittura) indirizzata solo a __________ /__________ (doc. D), prestazioni che – come esposto – non possono essere oggetto dell’istanza di indennità in esame;
che si giustifica quindi riconoscere – in merito al patrocinio del suddetto legale – l’importo complessivo di CHF 1’000.--, comprendente onorario, spese ed IVA, oltre interessi dal 26.6.2006, come richiesto;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che il qui istante – “(…) attivo da una vita nel ramo economico legato all’orticultura e alla produzione di sementi, può essere considerato uno dei più esperti produttori di verdura in Europa; egli ha praticamente “costruito” la ditta __________, che è una delle ditte leader nel settore” (istanza 26/28.6.2006, p. 9) – sostiene di aver dovuto dedicare molto tempo al procedimento penale, tempo che avrebbe “(…) tra l’altro sottratto alle proprie attività lucrative, subendo in tal modo un non indifferente danno economico” (istanza 26/28.6.2006, p. 16);
che al proposito produce la tabella di cui al doc. G, dove ha elencato “(…) tutte le attività legate al procedimento, senza pretesa di essere esaustivo, con il relativo dispendio di tempo, di chilometri percorsi e, laddove è il caso, di spese vive sopportate; (…)” (istanza 26/28.6.2006, p. 16);
che postula quindi il risarcimento di CHF 46'921.25 (229.5 ore a CHF 204.45/ora) per il dispendio di tempo [indennità “(…) calcolata sulla base del costo dell’ora lavorativa dell’istante, a sua volta determinata sulla scorta dei dati fiscali del 2004; in concreto il reddito lordo annuo complessivo (a sua volta calcolato sulle effettive prestazioni svolte) viene dedotto per il numero di ore che l’istante mediamente ancora svolge; (…)” (istanza 26/28.6.2006, p. 17)], di CHF 3'376.-- (CHF 1.--/km) per le spese di trasferta e di CHF 1'134.70 per le altre spese;
che – come esposto – il procedimento penale ha comportato un intervento modesto del legale del qui istante, per cui – di riflesso – anche l’impegno esatto da IS 1 è stato relativo;
che l’istante medesimo afferma che “(…) da qualche anno si dedica solo all’attività, a tempo parziale, di consulenza e progettazione per conto di terzi, soprattutto clienti della ditta __________” (istanza 26/28.6.2006, p. 10): in queste circostanze, è verosimile ritenere che la sua attività professionale gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, senza alcun pregiudizio per i suoi – solo parziali – impegni lavorativi (in applicazione dell’art. 44 CO, secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno);
che IS 1 non ha in ogni caso dimostrato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno, segnatamente di un mancato aumento degli attivi in seguito al procedimento penale;
che i documenti prodotti, per esempio il doc. H (“Gehaltsselbstkosten”), non sono infatti sufficienti a provare il preteso nocumento: essi sono invero mere dichiarazioni di parte, come tali senza alcuna forza probatoria;
che quindi non può esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato ma non provato;
che – sebbene non documentate – si giustifica nondimeno riconoscere le spese inerenti scritti/telefonate/e-mails, quantificate in CHF 150.--, oltre interessi dal 26.6.2006, come postulato;
che può essere risarcita anche la trasferta in Ticino per l’interrogatorio 8.6.2004: vi è infatti evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;
che si giustifica pertanto ammettere la suddetta posta del danno, ritenuta in CHF 137.60, pari al costo del biglietto bus + treno in seconda classe __________ [oggi CHF 137.60 (che permette di non riconoscere interessi su questa somma)], in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento (art. 44 CO);
che le necessità di patrocinio – minime – non imponevano ulteriori trasferte in Ticino: i rapporti legale-cliente potevano infatti, certamente, essere mantenuti tramite scritti/telefonate/e-mails;
che IS 1 afferma di avere subito un danno quale azionista unico di __________ [con la quale avrebbe “(…) dato vita ad uno dei più importanti produttori di fiori recisi della Svizzera; (…)” (istanza 26/28.6.2006, p. 9)]: a suo dire, infatti, “non potendo, per effetto del blocco dei conti, procedere alla prevista liquidazione della società, (…) ha dovuto assumere un minor valore della medesima pari a CHF 13'939.20” (istanza 26/28.6.2006, p. 17), costi assunti in relazione alla prolungata attività della società;
che a sostegno della sua pretesa produce il doc. I intitolato “Vermögensschaden __________ __________. Kosten der verhinderten Liquidation Unternehmung”, nel quale sostiene, tra l’altro, che “da ich Alleinaktionär der Gesellschaft bin, ist der Wert der Aktien um die zusätzlichen Kosten von CHF 13'939.20 gesunken, welche für die Buchführung mit Sekretariat (CHF 9'000.--), Treuhandunternehmung (CHF 939.20), Revisionsstelle (CHF 3'000.--) angefallen sind“;
che tale asserzione non è tuttavia ulteriormente sostanziata, per cui evidentemente non può dimostrare il preteso danno;
che IS 1 chiede inoltre la somma di CHF 77'935.25 (doc. L) in relazione al conto presso __________, a lui intestato, sul quale erano stati depositati gli onorari di consulenza di complessivi CHF 1'250'000.--, relazione bancaria oggetto dell’ordine di perquisizione e sequestro 4.9.2003 (AI 3);
che sostiene che “al momento del provvedimento sul conto erano ancora depositate tre annualità, per complessivi CHF 750'000.--; esse sarebbero state fatturate, ed incassate, dall’istante alla fine del 2003, 2004 e 2005”, che “per effetto del provvedimento (…) non ha potuto incassare quanto gli spettava, e non ha potuto impiegare tale denaro, conseguendo in tal modo una perdita effettiva” e che “soprattutto però (…) non ha potuto saldare le fatture emesse dalla ditta __________ per le prestazioni dalla stessa fornite in via di subcontraente” (istanza 26/28.6.2006, p. 18);
che – come esposto – IS 1, unitamente a __________, aveva concluso con __________ un contratto di consulenza della durata di cinque anni per l’importo di CHF 1'250'000.-- (CHF 250'000.--/anno), somma versata sul conto __________ presso __________;
che l’attività di __________ – inerente sostanzialmente, per il tramite di altra società, la coltivazione di canapa – si è interrotta nel corso del 2003 con l’apertura del procedimento penale nei confronti di __________ e del figlio __________;
che mal si comprende quindi – essendo divenuta impossibile la prestazione – quali fatture “(…) emesse dalla ditta __________ per le prestazioni dalla stessa fornite in via di subcontraente” (istanza 26/28.6.2007, p. 18) non ha potuto saldare il qui istante, né si comprende a quale titolo detti importi dovevano essere ulteriormente saldati, di modo che non c’è certamente un danno;
che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che postula al proposito la somma di CHF 50'000.--, oltre interessi;
che, a suo dire, il procedimento penale lo avrebbe duramente colpito, “(…) provocandogli un grave stato di angustia morale, prima ancora che finanziaria, esponendolo in maniera assolutamente insanabile a dubbi, sospetti e dicerie, e questo sia nella sua regione di domicilio, sia in Ticino, dove egli ha ancora molti contatti professionali, oltre che di amicizia” (istanza 26/28.6.2006, p. 24);
che inoltre, “ancorché formalmente distinta dalla più nota procedura penale promossa nei confronti dei signori __________ per i fatti legati alla produzione di canapa, che ha goduto di ampia risonanza nei vari massmedia, il procedimento penale (…) che qui ci occupa è stato subito accomunato al primo, facendo sì che lo stesso istante, per i più, divenisse uno dei tanti che partecipavano ai noti loschi affari” (istanza 26/28.6.2006, p. 24 s);
che “il provvedimento di sequestro dei conti ha pure indelebilmente segnato la persona dell’istante nei confronti non solo della __________, ma inevitabilmente negli ambienti economici e bancari del Canton __________” (istanza 26/28.6.2006, p. 25);
che il procedimento penale avrebbe incrinato pesantemente i rapporti famigliari;
che le ipotesi di reato – riciclaggio di denaro, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ed infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti – erano oggettivamente gravi, atte a nuocere alla sua reputazione sia nei confronti della famiglia sia nei confronti degli istituti bancari;
che nondimeno IS 1 – pur precisando di avere creduto che l’attività di __________ era legale – ha affermato di avere saputo “(…) che la società avrebbe piantato della canapa” (verbale di interrogatorio 8.6.2004, p. 4, AI 52);
che in queste circostanze – in virtù dei rischi e delle incognite legati a detta coltura, che ad un esperto di orticoltura, come si presenta il qui istante, non potevano manifestamente sfuggire – deve assumersi gli eventuali pregiudizi dipendenti dal suo consapevole relazionarsi con persone rispettivamente società attive nella coltivazione di canapa, comportamento che poteva esporlo – come in effetti è poi successo – al rischio di un’inchiesta penale;
che si giustifica quindi non riconoscere a IS 1 un importo quale torto morale;
che non ha peraltro prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 24.6.2005 – motivato il 13.7.2005 – e dalla presente decisione;
che – alla luce delle suddette considerazioni – a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 6'817.15, di cui CHF 6'529.55 per spese legali (CHF 5'529.55 + CHF 1’000.--), oltre interessi, e CHF 287.60, oltre interessi su CHF 150.--, per danni materiali;
che le ripetibili, protestate, sono state considerate nelle spese legali;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 24.6.2005 – motivato il 13.7.2005 – emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (NLP __________ / NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 6'817.15, oltre interessi del 5% su CHF 6'679.55 dal 26.6.2006.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per conoscenza:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria