Incarto n.
60.2006.224

 

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27/28.6.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale relativo ad un incidente della circolazione stradale;

 

 

richiamato lo scritto 4/5.7.2006 mediante il quale il Ministero pubblico ha trasmesso, su richiesta di questa Camera, l’incarto MP __________;

 

richiamate le osservazioni 11/12.7.2006 del procuratore pubblico, mediante le quali comunica di non avere obbiezioni all’accoglimento della richiesta di accesso agli atti;

 

preso atto dello scritto 12/13.7.2006 del patrocinatore di PI 2;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di un incidente della circolazione stradale con esito mortale, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di PI 2 (inc. __________).

 

 

2.Nel quadro di un’azione civile degli eredi del defunto nei confronti dell’assicurazione del detentore del veicolo (inc. OA __________), è stato richiamato l’incarto penale.

 

 

3.Come esposto in entrata, nessuno si è opposto al richiamo dell’incarto penale in sede civile ammesso dal giudice.

 

 

4.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

5.Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

6.Come osservato dal procuratore pubblico, nel presente caso è evidente l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a richiamare nella causa civile contro l’assicurazione del detentore del veicolo l’incarto penale relativo all’incidente della circolazione stradale. L’incarto sarà trasmesso direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura, e da questa ritornato al più presto.

 

 

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

  (rif. OA);

-

  (rif. DAC);

-

-

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 2

3. PI 3

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria