Incarto n.
60.2006.230

 

Lugano

21 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 4/5.7.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale relativo ad un incidente stradale;

 

 

premesso che con scritto 5.7.2006 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP;

 

ritenuto che con scritto 7/8.7.2006 la Pretura ha evaso la richiesta;

 

richiamate le osservazioni 13/14.7.2006 del procuratore pubblico Antonio Perugini, con le quali comunica di non aver obbiezione all’accoglimento del richiamo;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.Presso la Pretura istante è pendente una procedura di protezione dell’unione coniugale (inc. DI __________) nel quadro della quale l’istante ha richiamato dalle autorità penali l’incarto relativo ad un incidente stradale occorso alla moglie (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa (DA __________): richiamo ammesso dal giudice civile.

 

 

2.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato il proprio accordo al richiamo in sede civile dell’incarto penale.

 

 

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

5.Nel presente caso è dato un nesso tra la procedura civile e quella penale richiamata, di modo che esiste un interesse giuridico legittimo.

 

 

6.L’istanza è accolta. Gli atti sono trasmessi in allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante.

 

 

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

patr. da: PR 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria