Incarto n.
60.2006.234

 

Lugano

6 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/7.7.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia dell’eventuale decisione giudiziaria nel procedimento penale avviato a seguito di un incidente mortale della circolazione;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata alla Sezione della circolazione di Camorino, che l’ha inviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 23/28.6.2006, che l’ha a sua volta trasmessa per evasione a questa Camera in data 5/7.7.2006;

 

richiamate le osservazioni 15/17.7.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che preavvisa favorevolmente l’istanza;

 

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di un incidente mortale della circolazione avvenuto a __________ il 26.10.2005, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con decisione di non luogo a procedere del 24.2.2006 (NLP __________).

 

 

2.L’istante, in qualità di assicuratore infortuni obbligatoria, chiede di ricevere copia dell’eventuale decisione giudiziaria nel procedimento aperto a seguito dell’incidente mortale della circolazione.

 

 

3.Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.

 

 

4.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

5.Nel presente caso è dato certamente una connessione tra l’oggetto del procedimento penale e l’intervento della compagnia d’assicurazione, di modo che sussiste un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

 

 

6.L’istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere sarà allegata alla copia della presente decisione indirizzata all’istante.

 

 

7.Intervenendo l’istante quale assicurazione obbligatoria per gli infortuni, giusta l’art. 32 LPGA, si prescinde da tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria