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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5/7.7.2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia dell’eventuale decisione giudiziaria nel procedimento penale avviato a seguito di un incidente mortale della circolazione; |
premesso che la richiesta è stata inviata alla Sezione della circolazione di Camorino, che l’ha inviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 23/28.6.2006, che l’ha a sua volta trasmessa per evasione a questa Camera in data 5/7.7.2006;
richiamate le osservazioni 15/17.7.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che preavvisa favorevolmente l’istanza;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un incidente mortale della circolazione avvenuto a __________ il 26.10.2005, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con decisione di non luogo a procedere del 24.2.2006 (NLP __________).
2.L’istante, in qualità di assicuratore infortuni obbligatoria, chiede di ricevere copia dell’eventuale decisione giudiziaria nel procedimento aperto a seguito dell’incidente mortale della circolazione.
3.Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre che PI 2 non ha presentato osservazioni.
4.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.Nel presente caso è dato certamente una connessione tra l’oggetto del procedimento penale e l’intervento della compagnia d’assicurazione, di modo che sussiste un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
6.L’istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere sarà allegata alla copia della presente decisione indirizzata all’istante.
7.Intervenendo l’istante quale assicurazione obbligatoria per gli infortuni, giusta l’art. 32 LPGA, si prescinde da tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria