Incarto n.
60.2006.236

 

Lugano

21 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza  5/6.7.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale (inc. MP __________);

 

 

 

premesso che questa Camera ha preliminarmente richiamato l’incarto dal Ministero pubblico con scritto 6.7.2006, ed ha ricevuto da quest'ultimo anche un elenco delle persone implicate;

 

richiamate le osservazioni 7.7.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che preavvisa favorevolmente la richiesta, ma evidenzia il coinvolgimento di diverse altre parti lese rispetto a quelle che hanno agito in sede civile;

 

richiamate le osservazioni 19/20.7.2006 del patrocinatore di PI 7, che preav-visa favorevolmente il richiamo, ma chiede di impedire l’estrazione di copie degli atti;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________) a carico di diverse persone per reati finanziari. Il procedimento riguarda la posizione di svariate parti lese: solo alcune di loro hanno agito in sede civile (inc. OA __________), originando il richiamo alla base della presente decisione.

 

 

2.Le parti interpellate hanno dato il loro accordo, ritenuto che il procuratore pubblico ha evidenziato la posizione delle altre parti civili, e il patrocinatore di PI 7 ha chiesto di adottare gli opportuni provvedimenti per evitare l’estrazione indiscriminata di copie dall’incarto penale.

 

 

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

5.Nel presente caso è data certamente una connessione tra le cause civili e il procedimento penale, di modo che c’è un interesse giuridico legittimo al richiamo. Questo si scontra però con il fatto che il procedimento riguardi la posizione di diverse persone, ed in particolare di innumerevoli parti lese, che non sono coinvolte nelle azioni civili pendenti presso la Pretura istante. L’interesse giuridico legittimo dei richiamanti dev’essere pertanto contemperato con la tutela della posizione di queste parti civili.

 

6.L’istanza è accolta parzialmente. L’incarto sarà preventivamente vagliato dal procuratore pubblico che eliminerà dalla trasmissione i documenti relativi ad altre parti lese. L’incarto sarà poi trasmesso direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura istante, che permetterà alle parti di esaminare gli atti. Le parti indicheranno al pretore quali di questi atti interessano i procedimenti civili: questi atti potranno essere fotocopiati a cura della Pretura, e potranno essere acquisiti agli atti delle cause civili, ma non potranno essere concesse copie alle parti ai procedimenti civili, e men che meno a terzi.

 

 

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

2.       La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

4. PI 4

5. PI 5

6. PI 6

7. PI 7

patr. da: PR 3

3, 4, 5, 6 patr. da: PR 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria