Incarto n.
60.2006.237

 

Lugano

20 aprile 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/7.7.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 7.7.2005 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 28.7.2006 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che in data 2/14.12.2004 la __________ ha inoltrato al Ministero pubblico del Canton Ticino domanda di assistenza internazionale in materia penale nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di __________, paziente del dott. med. IS 1, per titolo di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria;

 

 

                                         che la richiesta verteva segnatamente sull’acquisizione della documentazione medica relativa ai suoi ricoveri presso la __________ di __________ e sull’audizione del medico curante (inc. Rog. __________);

 

 

                                         che con decisione di entrata in materia 15.2.2005, il sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha ordinato la perquisizione ed il sequestro delle cartelle mediche e della documentazione amministrativa relativa ai ricoveri del 3.7.2004 e del 13.11.2004, nonché l’interrogatorio del dott. med. IS 1;

 

 

                                         che in data 23.3.2005 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha aperto d’ufficio un procedimento penale a carico di quest’ultimo – unitamente a __________ – per titolo di falso certificato medico (inc. MP __________);

 

 

                                         che – nell’ambito delle informazioni preliminari – il magistrato inquirente ha disposto due interrogatori del medico ed uno del paziente, entrambi in veste di indiziati (AI 8, 16 e 20), nonché l’audizione di __________, dipendente amministrativa della __________, in veste di testimone (AI 15);

 

 

                                         che con decisione 7.7.2005 ha infine decretato il non luogo a procedere nei confronti di entrambe le persone indagate, concludendo che “(…) dagli atti risulta che il Dottor IS 1 non sapesse che in realtà il Signor __________, come da lui affermato a verbale, i due certificati li avrebbe prodotti all’autorità __________ per giustificare la sua assenza ad udienze” (decisione di non luogo a procedere 7.7.2005, p. 3; NLP __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – il dott. med. IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'000.--, oltre interessi, di cui CHF 3'634.60 per spese di patrocinio, il resto a titolo di danni materiali e torto morale;

 

 

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

                                         che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’accusato;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

 

 

                                         che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 492);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 497; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti del dott. med. IS 1;

 

 

 

                                         che le informazioni preliminari avviate nei suoi confronti – quale indiziato – hanno comportato unicamente due interrogatori, di data 18.5.2005 (AI 8) e 27.6.2005 (AI 20);

 

 

                                         che nondimeno l’apertura del procedimento penale in esame è conseguente alla perquisizione ed al sequestro delle cartelle mediche e della documentazione amministrativa relativa ai ricoveri di __________ presso la __________, ordinati nel quadro del procedimento rogatoriale;

 

 

                                         che, a non averne dubbi, gli interessi dell’istante, suo medico curante, sono stati colpiti in misura importante da tali atti d’esecuzione;

 

 

                                         che le circostanze concrete imponevano pertanto, già allo stadio delle informazioni preliminari, la presenza di un legale;

 

 

                                         che l’istante va quindi ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia               CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale 21.4.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'634.60 [di cui CHF 2'712.50 di onorario (10 ore e 51 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 312.20 di spese, CHF 229.90 di IVA e CHF 380.-- di esborsi (doc. 1b)];

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto (10 ore e 51 minuti circa) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato;

 

 

                                         che la nota professionale in esame – riferita, a giusta ragione, unicamente al procedimento aperto d’ufficio dal Ministero pubblico (doc. 1c) – non viene invero precisata in relazione ad ogni singola prestazione;

 

 

                                         che in ogni caso determinante non è tanto l’impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che del resto la fattispecie non ha comportato alcuna difficoltà giuridica di rilievo ed ha richiesto al patrocinatore un impegno relativamente ridotto, che si è sostanzialmente limitato – come emerge dagli atti – alla preparazione ed alla partecipazione agli interrogatori di data 18.5.20005 e 27.6.2005 (AI 8 e 20);

 

 

                                         che, per quanto ricostruibile dagli atti, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 7 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'792.--, di cui 70 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, spesso di poche righe), 30 minuti inerenti le telefonate (dispendio proporzionato alla relativa semplicità del mandato), 120 minuti inerenti i colloqui con il cliente e lo studio degli atti e 210 minuti inerenti gli interrogatori (compresi i trasferimenti);

 

 

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 162.50, di cui CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto (art. 3 lit. a TOA), CHF 4.50 per le telefonate [30 minuti a CHF 0.15/minuto su rete fissa (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], CHF 62.-- per gli scritti [CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l'incarto (art. 3 lit. b TOA), CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 1.-- per invio semplice, gli invii contemporanei di lettere e fax non essendo per contro giustificati] e CHF 46.-- per le fotocopie (come esposto);

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 148.60;

 

 

                                         che viene infine riconosciuto l’esborso di CHF 380.-- al Ministero pubblico, di cui non si ha traccia nell’inc. MP __________, ma della cui veridicità non v’è motivo di dubitare;

 

 

                                         che al dott. med. IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'483.10;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 6.7.2006 della presente istanza;

 

 

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che al proposito l’istante chiede un risarcimento per perdita di guadagno, da ricondurre al tempo consacrato per presenziare agli interrogatori, alla loro preparazione, alla ricerca della documentazione richiestagli ed all’esame della voluminosa documentazione (istanza 6/7.7.2006, p. 3);

 

 

                                         che tuttavia non dimostra – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno, che nemmeno quantifica;

 

 

                                         che peraltro da un medico si deve poter esigere un’ordinata tenuta dei documenti relativi ai suoi pazienti;

 

 

                                         che è inoltre verosimile ritenere che la sua attività gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO;

 

 

                                         che di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;

 

 

                                         che l’indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell’ammontare dell'indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

                                         che l’istante sottolinea la gravità del reato per un professionista del ramo sanitario e di avere “(…) visto il proprio nome divulgato come accusato proprio presso la Clinica di __________, dove presta la sua attività professionale, a causa dei decreti di perquisizione e sequestro e dell’interrogatorio di una dirigente della Clinica” (istanza 6/7.7.2006, p. 4);

 

 

                                         che nondimeno non produce alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica e psichica e non prova di avere subito un pregiudizio alla sua reputazione;

 

 

                                         che invero, come osservato dal magistrato inquirente, il suo nome non è stato “divulgato come accusato”: nell’ambito del procedimento rogatoriale è stato sentito come testimone (inc. Rog. __________), mentre le informazioni preliminari qui in esame sono state esperite velocemente ed hanno comportato l’audizione testimoniale di una sola dipendente della __________ (osservazioni 28.7.2006, p. 1-2);

 

 

                                         che lo Stato non è infine tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

 

 

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

 

 

                                         che questa conclusione tiene del resto conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 7.7.2005 e dalla presente decisione;

 

 

                                         che l’istante postula infine la rifusione delle ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che è pertanto riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

 

 

                                         che, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, al dott. med. IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'733.10, di cui CHF 2'483.10, oltre interessi al 5% dal 6.7.2006, per spese di patrocinio e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                    §   Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 7.7.2005 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'733.10, oltre interessi al 5% dal 6.7.2006 su CHF 2'483.10.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           Il segretario