Incarto n.
60.2006.23

 

Lugano

22 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 17/19.1.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia e dell’eventuale decisione penale relativa ad una lite del __________ in cui è stata coinvolta una persona da loro assicurata;

 

 

richiamate le osservazioni 25/27.1.2006 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che non si oppone alla richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con l’istanza qui in esame, la compagnia assicurativa chiede copia del rapporto di polizia e dell’eventuale decisione penale esecutoria relativa ad una lite del __________ a cui ha partecipato __________, da loro assicurato.

 

 

                                   2.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

 

 

                                   3.   Nel presente caso l’istanza va respinta per difetto di motivazione. Anzitutto non è spiegato a che titolo assicurativo la società istante interviene; questa carenza non permette neppure di determinare se sia applicabile o meno l’art. 32 LPGA; inoltre non è specificato e dettagliato quale legittimo interesse giuridico è invocato; infine un’istanza di ispezione atti ad un’autorità giudiziaria dev’essere firmata da persone che possono (singolarmente o congiuntamente) impegnare la società.

 

 

                                   4.   L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario