|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5/11.7.2006 presentata dall’
|
|
IS 1
|
|
|
tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli atti del procedimento relativo alla __________ in liquidazione in relazione all’allestimento dei rendiconti IVA; |
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 10/11.7.2006;
richiamate le osservazioni 12.7.2006 del procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni per patrocinatore di PI 1, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In relazione all’attività della __________ il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 1 e di PI 2. L’autorità fiscale istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento in relazione alla compilazione dei rendiconti IVA.
2.Come esposto in entrata, le parti interpellate non si sono opposte all’accesso agli atti da parte dell’autorità fiscale.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo da parte dell’autorità fiscale ad accedere all’incarto, in relazione ad atti pertinenti le proprie mansioni.
5.L’istanza è accolta. I funzionari dell’autorità istante, vincolati ovviamente dal segreto d’ufficio, potranno consultare gli atti presso il Ministero pubblico, ed estrarre copie.
6.Considerato come l’istante sia un’autorità che interviene nell’espletamento delle proprie funzioni, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
|
terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria