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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 21.6.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP; |
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richiamato lo scritto 13/14.7.2006 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera, osservando nondimeno che l’istanza, a suo avviso, andrebbe respinta;
richiamate le osservazioni 18/19.7.2006 – nonché lo scritto di rettifica 20/21.7.2006 – del giudice della Pretura penale, con cui ritiene manifestamente eccessiva la richiesta di risarcimento;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 23.1.2006 il procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuta colpevole di guida in stato di inattitudine “per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di spossatezza” e di infrazione alle norme della circolazione “per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti”, fatti avvenuti a __________ il __________;
che ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 7/8.2.2006 IS 1 ha interposto opposizione avverso il decreto di accusa;
che con sentenza 21.6.2006 il giudice della Pretura penale l’ha prosciolta dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, mentre l’ha dichiarata autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione, condannandola alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (sentenza 21.6.2006, p. 3; inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'981.50 oltre interessi per spese legali;
che giusta l'art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che occorre anzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;
che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;
che l’art. 437 del progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH) prevede invero che l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è soltanto parzialmente abbandonato (FF 2006 p. 1231);
che nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);
che questa Camera ha già negato il requisito del “proscioglimento” in un caso di derubricazione da violazione grave (art. 90 cifra 2 LCStr) a violazione semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) delle norme della circolazione stradale (inc. __________);
che, per contro, considera “prosciolto” l’accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (cfr., al proposito, decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. __________, confermata dal TF con decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);
che in concreto, IS 1 è stata perseguita per gli specifici e distinti reati di guida in stato di inattitudine ed infrazione alle norme della circolazione stradale, ed è stata infine definitivamente prosciolta dal primo capo d’accusa;
che entrambe le imputazioni riguardavano reati in materia di circolazione stradale ed erano riferite al medesimo complesso di fatti, ovvero la perdita di padronanza del veicolo avvenuta a __________ il __________;
che le fattispecie perseguite erano quindi connesse nella fase dell’inchiesta, in cui gli atti d’indagine erano comunque giustificati anche solo in relazione all’imputazione di infrazione alle norme della circolazione stradale;
che una connessione era inoltre data in occasione del dibattimento dinanzi alla Pretura penale, tanto è vero che l’istante ha chiesto il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione (cfr. verbale del dibattimento 21.6.2006, p. 2);
che in queste circostanze, IS 1 non può essere considerata “prosciolta” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che l’istanza deve pertanto essere integralmente respinta;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
per conoscenza:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario