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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5/14.7.2006 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere copia di una sentenza penale a carico di PI 2; |
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14.7.2006;
richiamato lo scritto 18/19.7.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale preavvisa favorevolmente l’istanza;
rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), nel quadro del quale è stato emanato un decreto d’accusa (DA __________) al quale è stata fatta opposizione. La Pretura penale ha giudicato in data 24.1.2006 PI 2, e l’ha parzialmente assolto. Contro la sentenza è stato presentato ricorso in cassazione, e la procedura è tuttora pendente.
2.Con la presente istanza, la __________ di __________, team prestazioni, chiede di poter ricevere copia della decisione intervenuta. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, l’istanza va respinta per almeno due ragioni. Anzitutto è priva di qualsiasi motivazione che indichi i motivi della richiesta e comprovi l’esistenza di un interesse giuridico legittimi ai sensi dell’art. 27 CPP. Inoltre, considerato lo stadio della procedura, l’istanza è prematura, in quanto non è ancora stata emanata nessuna sentenza da parte della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello.
5.L’istanza è respinta. In ragione dello statuto dell’istante, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalla riscossione di spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta siccome intempestiva.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria