Incarto n.
60.2006.249

 

Lugano

28 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/14.7.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere copia di una sentenza penale a carico di PI 2;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14.7.2006;

 

richiamato lo scritto 18/19.7.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale preavvisa favorevolmente l’istanza;

 

rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), nel quadro del quale è stato emanato un decreto d’accusa (DA __________) al quale è stata fatta opposizione. La Pretura penale ha giudicato in data 24.1.2006 PI 2, e l’ha parzialmente assolto. Contro la sentenza è stato presentato ricorso in cassazione, e la procedura è tuttora pendente.

 

 

2.Con la presente istanza, la __________ di __________, team prestazioni, chiede di poter ricevere copia della decisione intervenuta. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.

 

 

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Nel presente caso, l’istanza va respinta per almeno due ragioni. Anzitutto è priva di qualsiasi motivazione che indichi i motivi della richiesta e comprovi l’esistenza di un interesse giuridico legittimi ai sensi dell’art. 27 CPP. Inoltre, considerato lo stadio della procedura, l’istanza è prematura, in quanto non è ancora stata emanata nessuna sentenza da parte della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello.

 

 

5.L’istanza è respinta. In ragione dello statuto dell’istante, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalla riscossione di spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta siccome intempestiva.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria