Incarto n.
60.2006.24

 

Lugano

17 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici escluso)

 

segretaria:

 Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/20.1.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione di una delle parti ad ispezionare ed estrarre copie di atti dell’incarto penale __________;

 

 

 

 

 

richiamato lo scritto 26/27.1.2006 del patrocinatore della PI 3, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

 

richiamato lo scritto 31.1/1.2.2006 del patrocinatore di PI 2, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

 

richiamate le osservazioni 2/3.2.2006 del procuratore generale Bruno Balestra, che preavvisa favorevolmente la domanda, con la richiesta però di limitare l’accesso esclusivamente a quegli atti istruttori in stretta relazione con la società attrice in sede civile. In via subordinata, l’istanza può essere accolta unicamente a favore dell’autorità richiedente;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________). In questo contesto, all’udienza preliminare del 5.9.1995, il pretore ha ammesso le prove non contestate, tra cui dei richiami dall’incarto penale __________. Per permettere l’esame dell’incarto e la produzione dei documenti, la Pretura ha presentato questa istanza.

 

 

                                   2.   Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Il procuratore generale ha posto delle limitazioni, in considerazione della particolare voluminosità dell’incarto e del numero delle persone coinvolte.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -    è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.

 

 

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una connessione tra la causa civile ed il procedimento penale, anche se riferito ad altre persone: c'è quindi un interesse giuridico legittimo.

 

 

                                   6.   Come ricordato dal procuratore generale, si tratta di un incarto copioso, con informazioni confidenziali relative a terze persone. Per questi motivi, occorre porre delle limitazioni all’accesso agli atti. Per questi motivi l’accesso agli atti va regolato come segue. Esclusivamente i patrocinatori delle parti e l’attore (solo con il proprio patrocinatore) potranno accedere all’incarto TPC __________ presso il Palazzo di giustizia o il relativo archivio, previo contatto con il TPC. Individuati gli atti che ritengono utili per la causa civile di merito, potranno estrarne copie che saranno trasmesse direttamente a cura del TPC al pretore, il quale verificherà che gli stessi atti rientrino nel richiamo documenti presentato, e se del caso li acquisirà all’incarto civile. Solo a quel momento le parti potranno estrarne copie.

 

 

                                   7.   L’istanza è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC. Copia della presente è inviata al TPC per conoscenza, con riferimento al punto 6.

 

 

 

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

-,

-

-

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

patr. da: PR 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria