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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 3/18.7. 2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere ad un incarto penale che l’ha riguardato (inc. MP __________); |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 18.7.2006;
richiamato lo scritto 21/24.7.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento a carico di IS 1 (inc. MP __________) che é sfociato in un decreto d’accusa del 29.3.2005 (DA __________). A seguito di opposizione dell'1.4.2005, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale che ha giudicato in data 22.7.2005 (inc. __________); la decisione è cresciuta in giudicato. Occorre anche osservare che questa Camera, con decisione 3.7.2006 (inc. CRP __________) ha concesso l’accesso agli atti del procedimento alla __________.
2.Con la presente istanza il patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere accesso agli atti dell’incarto penale.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento nel frattempo chiuso, deve necessariamente passare per la procedura prevista dall’art. 27 CPP. Nel caso in esame, è dato certamente un interesse giuridico legittimo, che come ricordano i lavori preparatori, nel caso di ex parti, di solito è presunto. Inoltre non sono date indicazioni contrarie.
5.L’istanza è accolta. L’istante contatterà la Pretura penale per accedere agli atti ed estrarre eventuali copie.
6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria