Incarto n.
60.2006.266

 

Lugano

23 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/25.7.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia del referto autoptico relativo al decesso di __________ avvenuto il 1°.7.2006;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 21/25.7.2006;

 

ritenuto che questa Camera, con scritto 25.7.2006, ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta;

 

preso atto dello scritto 24/25.8.2006 dell’istante, con il quale precisa che la richiesta del referto era fatta a fini assicurativi;

 

ritenuto che con scritto 1°.9.2006 questa Camera ha indicato all’istante che la legittimazione in tal caso apparteneva agli eredi del defunto;

 

preso atto dello scritto 7/8.9.2006 della vedova, che chiede di inviare il referto all’assicurazione;

 

ritenuto che in data 8.9.2006 questa Camera interpellava l’altro erede legittimo, figlio del defunto;

 

preso atto che questi, il 14/18.9.2006, ha dato il proprio accordo alla trasmissione del referto autoptico all’assicurazione __________ a __________;

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data 1°.7.2006 __________ si è tolto la vita ad __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________).

 

 

                                   2.   Con l’istanza qui in esame è chiesto copia del referto autoptico, sostanzialmente a fini assicurativi. Gli eredi legittimi del defunto, interpellati, hanno dato il proprio accordo.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, è certo che la vedova ed il figlio del defunto abbiano un legittimo interesse giuridico a conoscere l’esito dell’esame autoptico, essendo anche sostanzialmente parte al procedimento.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia del referto autoptico sarà inviata direttamente dal Ministero pubblico al medico di fiducia degli eredi legittimi.

 

 

                                   6.   Data la particolare situazione, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria