Incarto n.
60.2006.272

 

Lugano

25 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 12.5/25.7.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile degli eventuali incarti a carico di PI 2;

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 25.7.2006;

 

ritenuto che con scritto 26.7.2006 – sollecitato in data 8.9.2006 – questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare i motivi della richiesta;

 

preso atto dello scritto 14/18.9.2006 della Pretura istante, che espone i motivi del richiamo;

 

richiamato lo scritto 25/27.9.2006 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera per gli interessi di terze persone coinvolte;

 

richiamate le osservazioni 29.9/2.10.2006 del patrocinatore di PI 2, che si oppone al richiamo a tutela del diritto alla riservatezza ed in quanto non rilevante nel contenzioso civile;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto diversi incarti. Di questi, e nell’ottica della richiesta della Pretura istante, due soli possono essere considerati rilevanti: l’inc. MP __________, conclusosi con un decreto di accusa del 25.9.2005 (DA __________) per infrazione alla LStup e contravvenzione ripetuta alla LStup (fatti dall’inizio giugno 2005 al 3.8.2005), e l’inc. MP __________, conclusosi con un decreto di accusa del 17.7.2006 (DA __________) per infrazione e contravvenzione alla LStup (fatti dal febbraio 2003 al marzo 2006).

 

 

                                   2.   Come esposto in entrata, il procuratore generale non ha presentato particolari osservazioni, mentre che il patrocinatore di PI 2 si oppone in ragione del diritto alla riservatezza.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -    è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una connessione tra i motivi addotti dalla Pretura istante a fondamento del richiamo in sede civile e gli incarti di cui si ammette l’accesso. Il generico diritto alla riservatezza addotto da PI 2 non prevale certo rispetto agli interessi connessi con una causa di stato civile, nella quale è in gioco anche il bene di un figlio.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta. I due incarti saranno trasmessi direttamente dal Ministero pubblico, a cui dovranno poi essere ritornati.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario