Incarto n.
60.2006.290

 

Lugano

9 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso 10/11.8.2006 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. da: PR 1

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione di entrata in materia e chiusura 11.7.2006 emanata dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 18/28.11.2005 della __________ (inc. Rog. __________);

 

 

 

preso atto dello scritto 15/16.8.2006 dell’Ufficio federale di giustizia, con cui comunica di rinunciare a formulare osservazioni;

 

richiamate le osservazioni 1.9.2006 del procuratore pubblico, che postula l’integrale reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

                                   a.   Con commissione rogatoria del 18/28.11.2005, la __________, ha inoltrato alle autorità svizzere domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di __________ ed __________ per sottrazione di imposte tramite l’utilizzo di fatture e contratti fittizi, ovvero l’allestimento di falsa contabilità, ritenuto che gli importi sottratti sarebbero stati trasferiti prevalentemente all’estero, facendo capo a società da loro controllate, tra cui la ditta RI 1 (ora RI 1 __________).

                                         Più in particolare, la Procura di __________ – rinviando allo scritto 22.9.2005 dell’Ufficio federale delle finanze (__________) – ha chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino di poter accedere agli atti del procedimento penale svizzero aperto d’ufficio contro ignoti a seguito del decesso di __________ (inc. MP __________), già amministratore unico della RI 1, ed acquisire gli atti istruttori e la documentazione rilevante.

 

 

                                   b.   Con decisione di entrata in materia e chiusura 11.7.2006 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia punibilità (truffa in materia fiscale), rinunciato – per economia processuale – alla cernita dei documenti in concerto con il magistrato estero e quindi accolto la richiesta di assistenza, disponendo la trasmissione della documentazione inerente la relazione bancaria n. ____________________ presso __________ SA, intestata a RI 1 [documenti di apertura e tre attestati (situazioni patrimoniali) riferiti ai conti CHF, EUR e CHF (rubrica __________) all’8.11.2002], nonché dei verbali di interrogatorio di __________, __________ e __________.

 

 

                                   c.   Con tempestivo gravame, RI 1 postula l’annullamento della predetta decisione: in via principale, chiede di respingere la domanda di assistenza internazionale e, in via subordinata, di ritornare la causa al Ministero pubblico per nuova decisione.

 

                                         La ricorrente – premessa la sua legittimazione a ricorrere in relazione alla documentazione bancaria – censura la mancanza di concreti elementi di sospetto circa l’adempimento dell’asserito reato di truffa fiscale: da una parte l’esposto fattuale presenterebbe lacune ed errori evidenti, d’altra parte i numerosi documenti annessi alla domanda rogatoriale non sarebbero tali da sostanziarlo (ricorso 10/11.8.2006, p. 4).

                                         Più in particolare, contesta che dalla sola “Distinta delle società presumibilmente coinvolte” (doc. 1) si possa concludere che gli accusati __________ ed __________ controllavano una moltitudine di società estere; contesta di essere una società di domicilio, sottolineando al contrario di avere uno scopo sociale estremamente ristretto; evidenzia che i due accusati non figurano nella banca dati di Interpol, ma sono stati semplicemente menzionati quali persone di riferimento in relazione al decesso di __________; contesta l’assenza di elementi tali da rendere verosimile l’esistenza di una truffa fiscale, sia in relazione alle società __________ GmbH e __________ GmbH, sia in relazione al contratto di prestito concluso con la società __________ SA di __________ ed ai rapporti esistenti tra __________ GbR e __________ AG con oggetto apparenti prestazioni di sicurezza (ricorso 10/11.8.2006, p. 4-10).

                                         La ricorrente evidenzia poi come la trasmissione della documentazione bancaria si scontri con il principio della proporzionalità e di specialità: “Fino a che non è chiaro per quale periodo e per quali fatti vengono svolte indagini in __________, in Svizzera non è possibile valutare quali documenti si riferiscono al procedimento penale in __________ e quali per contro sono irrilevanti, potendo essere utilizzati ai soli fini fiscali”. Sospetta quindi che la domanda di assistenza costituisca una cosiddetta “fishing expedition”, inoltrata in realtà per perseguire una procedura fiscale (ricorso 10/11.8.2006, p. 10).

                                         Contesta infine la mancanza di un ordine di perquisizione e sequestro del competente Tribunale __________ (ricorso 10/11.8.2006, p. 10).

 

 

                                   d.   Con osservazioni 31.8/1.9.2006, il procuratore pubblico contesta, in ordine, l’ammissibilità del ricorso nella misura in cui si oppone alla trasmissione dei verbali di interrogatorio.

                                         Nel merito, osserva che l’esposto dei fatti soddisfa pienamente la definizione di truffa fiscale e che agli atti vi sono elementi che confortano oggettivamente tale ipotesi, segnatamente con riferimento ai bonifici effettuati da un conto della ditta __________ GmbH ed al contratto di prestito concluso con la __________ SA. Rinvia espressamente all’art. 24 OAIMP, nella misura in cui vi fossero dei dubbi circa la qualifica giuridica dei fatti. Evidenzia quindi che la scelta di non coinvolgere l’autorità rogante alla cernita dei documenti non è contestata dalla ricorrente; osserva infine che l’autorità rogante non ha chiesto l’adozione di misure coercitive, ma semplicemente l’accesso agli atti di un procedimento, per cui un ordine di perquisizione e sequestro non era in ogni caso necessario (osservazioni 31.8/1.9.2006, p. 3).

 

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro, interrogatorio).

 

                                         In merito alla trasmissione della documentazione bancaria inerente la relazione n. __________, la legittimazione di RI 1, quale titolare del conto, appare pacifica.

                                         Da verificare è invece la sua legittimazione ad impugnare la trasmissione dei verbali di interrogatorio di __________, __________ e __________.

 

                                         1.2.

                                         Secondo la giurisprudenza, tale legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258). Per contro, un terzo non è, di principio, legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162).

 

                                         A seguito del suicidio di __________, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto d’ufficio un procedimento penale contro ignoti, allo scopo di determinare l’eventuale coinvolgimento di terze persone nelle presunte malversazioni commesse dal defunto, rispettivamente per chiarire i retroscena economici dell’attività di RI 1 (di cui lo stesso defunto era amministratore unico) e delle società ad essa collegate nonché la provenienza degli ingenti fondi movimentati. Nell’ambito delle informazioni preliminari sono state sentite svariate persone, tra cui __________, revisore di RI 1, __________, gerente di società riconducibili a RI 1, ed __________, attivo presso RI 1 quale comproprietario della __________ e direttore della __________. Con decisione 30.6.2004, il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, stante l’assenza di sufficienti indizi di reato a carico di organi, collaboratori e/o azionisti di RI 1, ha infine decretato il non luogo a procedere (NLP __________).

 

 

 

                                         Per ricostruire e verificare l’attività del defunto __________ in seno a RI 1 e le sue presunte malversazioni, il procuratore pubblico non aveva altra possibilità che interrogare persone vicine alla società stessa. A tale scopo sono stati citati i testi __________, __________ e __________, intervenuti nello loro qualità di organi/persone attive presso RI 1. Siccome i verbali riguardano l’attività di quest’ultima, si potrebbe concludere che la società è legittimata ad impugnare la trasmissione degli stessi, essendo personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata (DTF 118 Ib 442; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciare internationale en matière pénale, Berna 2004, p. 351).

 

                                         1.3.

                                         Sennonché i tre testimoni sono stati sentiti nel quadro di un procedimento svizzero, nel frattempo archiviato (inc. MP __________), e non nell’ambito della rogatoria ed in modo coercitivo.

                                         Al proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la trasmissione di risultanze istruttorie già acquisite nell’ambito di un’inchiesta interna non costituisce una misura coercitiva: con particolare riguardo alla posizione di un testimone, questi è toccato solo indirettamente dalla trasmissione del proprio verbale di interrogatorio (decisione TF 1A.187/2005 del 9.12.2005). Ora, la posizione di RI 1 – la cui attività è stata ricostruita per il tramite delle tre audizioni – è parificabile a quella di un testimone: mancando l’elemento coercitivo, viene meno l’interesse diretto, per cui non può nemmeno esserle riconosciuta la qualità per ricorrere.

 

                                         1.4.

                                         Questa conclusione s’impone a maggior ragione in quanto la ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161), nel proprio gravame si limita ad affermare che “la decisione di chiusura impugnata prevede la trasmissione di documentazione bancaria” e che in relazione a questa documentazione la sua legittimazione ricorsuale è data (ricorso 10/11.8.2006, p. 2), senza minimamente accennare alla propria legittimazione riferita ai tre verbali di interrogatorio.

 

                                         1.5.

                                         Per questi motivi, a questa Camera non resta pertanto che negare a RI 1 la legittimazione ad opporsi alla trasmissione dei citati verbali.

 

 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per l'art. 2 lit. a CEAG, l’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata se la domanda si riferisce a reati considerati dalla parte richiesta come reati politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali. L’autorità svizzera richiesta è peraltro tenuta a far uso della riserva formulata in relazione con questo articolo nella misura necessaria ad impedire che l’assistenza giudiziaria accordata per la repressione di reati di diritto comune serva a fini fiscali. All’uopo essa subordina l’esecuzione della commissione rogatoria ad oneri e condizioni, senza dovere esigere speciali assicurazioni da parte dell’autorità richiedente (DTF 107 Ib 264).

                                         Nello stesso senso, per l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza secondo la parte terza dell'AIMP, se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale.

                                         L'art. 24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse. Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale interpella per parere l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

 

                                         2.2.

                                         Per interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3 seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa stabilita nell'art. 146 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale federale (BSK StGB II – G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP; decisione TF 6S.74/2006 del 3.7.2006). Di conseguenza, perché possa essere concessa assistenza giudiziaria, non occorre che la decurtazione dell’imposta sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o alterati, essendo al contrario sufficienti altri inganni astuti ai danni del fisco, come ad esempio macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli di bugie.

 

 

                                   3.   La ricorrente contesta segnatamente la mancanza di concreti elementi di sospetto circa l’adempimento dell’asserito reato di truffa fiscale. A suo dire la commissione rogatoria sarebbe lacunosa per due ragioni: da una parte l’esposto dei fatti presenterebbe errori evidenti e d’altra parte i numerosi documenti ivi annessi non sarebbero tali da sostanziarlo (cfr. ricorso 10/11.8.2006, p. 4).

 

                                         3.1.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità rogata deve attenersi alla descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nella documentazione allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea e lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b, più volte riconfermata in seguito). L’esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito straniero: l’autorità rogante non ha l'obbligo di provare la commissione di un reato, ma soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali basa i propri sospetti, per permettere all’autorità rogata di distinguerla da un’istanza volta ad un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (DTF 129 II 97, 122 II 367). Non si può comunque pretendere dallo Stato richiedente che la fattispecie, oggetto del suo procedimento penale, sia del tutto esente da lacune: in effetti uno Stato chiede la cooperazione internazionale proprio allo scopo di chiarire, per il tramite di documenti od informazioni che si trovano nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora oscuri (DTF 117 Ib 64).

 

                                         Come sopra esposto, la ricorrente censura anzitutto l’esposto dei fatti in relazione all’ipotesi di truffa fiscale, che pure è contestata a favore di una semplice sottrazione.

                                         A torto. Dal contenuto della commissione rogatoria 18/28.11.2005 emerge infatti che gli indagati __________ ed __________ avrebbero astutamente sottratto imposte dovute allo Stato, presentando bilanci e documenti giustificativi falsi. Essi sono sospettati di avere conseguito degli indebiti profitti mediante meccanismi che vanno ben oltre le semplici infrazioni fiscali, e che – giusta il diritto svizzero – rappresenterebbero anche il reato di frode fiscale: l’astuzia sta proprio nella distribuzione occulta di utili tramite l’inserimento nella contabilità di fatture fittizie per prestazioni inesistenti, facendo capo a società di comodo __________ ed estere.

 

                                         3.2.

                                         Nella propria domanda di assistenza, l’autorità rogante indica una serie di specifici elementi a sostegno dell’asserita ipotesi di frode fiscale. Per quanto attiene alla ricorrente, dalla documentazione annessa alla domanda rogatoriale emerge in particolare che sono oggetto di indagine due bonifici di DM 1'200'000.-- (valuta 17.11.1999) e DM 200'000.-- (valuta 18.11.1999) da un conto della ditta __________ a favore di un conto intestato a RI 1, riconducibili ad un prestito per l’acquisto di una “__________” in __________ (doc. 5). A mente dell’autorità rogante tale prestito – che non figura a bilancio (doc. 8) – sarebbe stato registrato su un “conto di compensazione” in modo che non fosse identificabile come tale. Dalla documentazione risulta inoltre che la ricorrente ha concluso un contratto di prestito con la società __________ di __________: la data di allestimento del contratto appare tuttavia risalire al 21.10.2000, mentre le somme ivi indicate di DM 1'695'000.-- e DM 188'060 sarebbero state prestate già il 17 e 18.11.1999, in tempi apparentemente contestuali al prestito concesso da __________ (doc. 6).

 

                                         Sapere se il citato trasferimento di fondi sia oggettivamente tale da supportare l’ipotesi di frode fiscale, conformemente al principio che impone all'autorità rogante di fornire sufficienti sospetti che una truffa fiscale sia stata commessa (R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 449 s.), è una questione che può restare indecisa.

                                         In effetti, la documentazione bancaria di cui il procuratore pubblico ha disposto la trasmissione è composta unicamente dai giustificativi di apertura della relazione e da tre situazioni patrimoniali in conto all’8.11.2002 (che riportano averi esigui), ovvero si riferisce ad un periodo posteriore rispetto ai bonifici sopra descritti. Tale scarna documentazione bancaria non può fornire indizi atti a suffragare l’ipotesi di frode fiscale ed è invero del tutto inidonea a far progredire le indagini, non facendo riferimento ad alcuna movimentazione di fondi né attestando averi consistenti. Nella misura in cui si oppone alla trasmissione della documentazione bancaria inerente la relazione n. __________ presso __________, il ricorso, ricevibile, deve pertanto essere accolto.

 

 

                                   4.   Il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente ripetibili ridotte, a dipendenza della sua parziale soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

 

 

                                       1.1.   Di conseguenza il punto 2. della decisione impugnata è modificato nel senso che i documenti bancari di apertura concernenti la relazione n. __________ presso __________ intestata a RI 1, con attestati dei conti correnti CHF, EUR e CHF (rubrica __________) all’8.11.2002, non vengono trasmessi all’autorità richiedente.

 

 

                                       1.2.   I verbali 11.11.2002 di __________ (con allegati 1-3), 20.11.2002 di __________ (con allegati 1-2) e 28.4.2003 di __________ (con allegati 1-2) vengono per contro trasmessi all’autorità richiedente.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili di questa sede.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto

                                         Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA).

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario