Incarto n.
60.2006.293

 

Lugano

15 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 7.7/14.8.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di una denuncia penale presentata da un cliente per uso abusivo di una carta di credito;

 

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 11/14.8.2006;

 

 

richiamato lo scritto 22/23.8.2006 del procuratore pubblico __________, con il quale comunica di non avere osservazioni da fare;

 

 

richiamato lo scritto 29/31.8.2006 di PI 2, con il quale comunica di non opporsi alla richiesta;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   PI 2 ha segnalato alla società istante la scomparsa della propria __________. Ha pure fatto la segnalazione alla polizia cantonale di __________, ciò che ha comportato l’apertura di un procedimento penale (inc. MP __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza, la IS 1 chiede di ricevere copia della denuncia presentata in polizia. Le parti non si sono opposte.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante, considerato anche l’accordo dato da parte di PI 2.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Alla parte istante vengono trasmessi sia il testo della denuncia del 14.2.2006 sia il verbale di medesima data.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria