|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 23/24.8.2006 presentata dalla
|
|
IS 1
|
|
|
|
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale inc. MP __________ a carico di PI 2 e di PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________); |
|
|
|
|
richiamate le osservazioni 1/4.9.2006 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, mediante le quali ne postula l’accoglimento;
richiamate le osservazioni 31.8.2006 formulate direttamente da PI 2, e trasmesse in copia a questa Camera dal patrocinatore in data 14.9.2006, con le quali anche a nome della moglie chiede di accogliere l’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell’ambito di un procedimento penale (inc. MP __________), il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha provveduto in data 13.7.2006 ad operare una segnalazione ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 LT all’ispettorato fiscale. A seguito del medesimo, la IS 1 ha presentato l’istanza qui in esame.
2. Sia il procuratore pubblico, sia PI 2 (a titolo personale e per conto anche della moglie) hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel presente caso, in considerazione degli elementi illustrati dal procuratore pubblico nella sua segnalazione del 13.7.2006, è dato un interesse giuridico legittimo, date le possibili implicazioni fiscali.
6. L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.
7. Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.
8. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
|
terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria