Incarto n.
60.2006.32

 

Lugano

4 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 23/24.1.2006 presentata dalle

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della documentazione dell’incarto penale conclusosi con la decisione di non luogo a procedere NLP __________;

 

 

richiamate le osservazioni 27.1.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani con le quali comunica di non opporsi, rimettendosi al prudente criterio di questa Camera per quanto riguarda gli interessi contrapposti delle parti;

 

rilevato che il patrocinatore di PI 2 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito del decesso in data 30.7.2005 di tre persone a causa di un ingrossamento del fiume __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) nel contesto del quale ha operato degli accertamenti su quanto successo. Nel contesto degli accertamenti operati dal Ministero pubblico è stato sentito in particolare un dipendente della ditta istante. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo procedere in data 18.11.2005 (NLP __________) avverso al quale è pendente un’istanza presso questa Camera. Il NLP è stato intimato unicamente agli eredi delle vittime.

 

 

2.Con la presente richiesta, la ditta istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale per poter prendere posizione su di una richiesta di risarcimento relativa ai tragici fatti del 30.7.2005. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico non si oppone alla richiesta, mentre che gli eredi non hanno presentato osservazioni.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.Nel presente caso la ditta istante non era parte al procedimento penale, ma la lettura del testo del decreto di non luogo a procedere evidenzia come nello stesso sia stata esaminata l’esistenza di eventuali negligenze da parte di persone dell’__________ (decreto NLP __________ p. 6). In queste condizioni, e confrontata con delle richieste di eventuali risarcimenti in relazione ai tragici fatti del 30.7.2005, la ditta istante ha un interesse giuridico legittimo, paragonabile a quello di una parte al procedimento.

 

 

5.L’istanza va quindi accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso gli uffici di questa Camera, previo accordo telefonico sui tempi della consultazione.

 

 

6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico delle IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria