Incarto n.
60.2006.330

 

Lugano

25 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 4/5.9.2006 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 16.9.2005 emanata dal giudice supplente della Pretura penale, Mattia Pontarolo (inc.__________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamato lo scritto 6.9.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che dichiara di non avere osservazioni in merito, rimettendosi al giudizio di questa Camera, precisando comunque di ritenere l’indennità richiesta sproporzionata;

 

richiamato lo scritto 8/13.9.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;

 

richiamate le osservazioni 18/19.9.2006 del segretario assessore, Mattia Pontarolo, che si rimette, anch’egli, al giudizio di questa Camera, limitandosi a “(…) fare riferimento a quanto scritto nella decisione del 16 settembre 2005 e a tutti gli atti raccolti nell’incarto della Pretura penale”;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 25.4.2005 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto IS 1 in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per avere “(…) gravemente violato, a __________ il __________, le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 114 km/h (…) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h”;

 

 

                                         che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

che con decreto 6.6.2005 il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha posto l’istante in stato d’accusa sempre dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non avere ottemperato all’ordine a lui intimato in data 2.12.2004 dal Municipio di __________, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di rimuovere il ponteggio al servizio di un cantiere e di rimuovere o consolidare il balcone pericolante, entrambi presenti sulla particella no. __________ RFD di __________;

 

 

che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

 

 

che con gli scritti 17.5.2005 e 20/21.6.2005 l’avv.IS 1 ha interposto opposizione avverso i decreti d’accusa sopraccitati;

 

 

che la Pretura penale ha operato la congiunzione dei due procedimenti fissando un’unica udienza;

 

 

che con sentenza 16.9.2005 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’avv. IS 1 dall’imputazione di disobbedienza a decisione dell’autorità, mentre l’ha dichiarato colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, condannandolo alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (sentenza 16.9.2005, p. 12; inc.__________);

 

 

che contro questa decisione di condanna l’istante ha interposto ricorso presso la Corte di cassazione e revisione penale;

 

 

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, l’avv. IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'340.-- oltre interessi;

 

 

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

 

 

che occorre innanzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;

 

 

                                         che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche solo in caso di parziale proscioglimento;

 

 

                                         che l’art. 437 del progetto di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP-CH) prevede invero che l’imputato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale anche se è stato solo parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è soltanto parzialmente abbandonato (FF 2006 p. 1231);

 

 

                                         che nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);

 

 

                                         che questa Camera ha già negato il requisito del “proscioglimento” in un caso di derubricazione da violazione grave (art. 90 cifra 2 LCStr) a violazione semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) delle norme della circolazione stradale (inc. 60.2000.143);

 

 

                                         che, per contro, considera “prosciolto” l’accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (cfr., al proposito, decisione 7.12.2005 in re M.S., inc. 60.2004.305, confermata dal TF con decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);

 

 

che in concreto appare pacifico che le relative procedure non possono essere considerate strettamente connesse (cfr. decisione del TF 1P.353/2004 del 25.2.2005), ritenuto che l’imputazione per la quale è stato prosciolto l’istante riguarda una fattispecie ben diversa rispetto a quella per la quale è stato condannato;

 

 

che l’istante deve quindi essere considerato prosciolto ai sensi dell’art. 317 CPP;

 

 

che nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota d’onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

che giusta l’art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.--dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

 

 

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

che l’istante postula la rifusione per spese legali di CHF 1'650.--(doc. C): “L’avv. IS 1 a difesa dei suoi interessi ha dovuto fare capo ad un legale esterno (ex giudice istruttore a __________) per valutare il più oggettivamente la situazione dal punto giuridico ed in particolare per rendersi conto dei rischi legati ad un tale procedimento” (istanza 4/5.9.2006, p. 3);

 

 

che il rimborso delle spese d’onorario per il parere sopraccitato redatto dal Lic. iur. __________, __________, di cui non se ne trova traccia negli atti, non può essere accordato, essendo lo stesso istante un avvocato, e dunque di certo in grado di occuparsi della propria difesa, ed essendo inoltre la fattispecie semplice (la decisione del Comune di __________ non era ancora esecutiva visto il suo stesso ricorso al Consiglio di Stato) da non necessitare particolari e specifiche conoscenze giuridiche;

 

 

che a questo importo, a mente dell’istante, andrebbero aggiunte le spese (“Telefonate/spese postali/cancelleria”) per un importo complessivo forfetario di CHF 1'000.--: “Le spese in merito sono difficilmente quantificabili, giacché l’avv. IS 1 non ha tenuto una specifica contabilità. Trattavasi di tutti i lavori di preparazione documenti, lettura atti, allestimento arringa, lettura perizia ing. __________, come pure spese postali ivi relative, telefonate, fotocopie anche a colori, spese di cancelleria varie, ecc.. Solo per la preparazione dell’arringa si è dovuto impiegare almeno 4 ore” (istanza 4/5.9.2006, p. 4);

 

 

che l’istante non è stato in grado di provare le spese da lui citate, tranne quelle relative alle fotocopie a colori [CHF 10.-- (doc. E)], non producendo alcun dettaglio;

 

 

che dunque ci si deve limitare a riconoscere, per le spese, un importo forfetario di CHF 300.--;

 

 

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia nel caso concreto, dall’introduzione in data 4.9.2006 della presente istanza;

 

 

che al qui istante va pertanto risarcita, a titolo di spese legali, la somma di CHF 310.--, oltre interessi del 5% dal 4.9.2006;

 

 

che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione;

 

 

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli artt. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’istante chiede, per le spese di viaggio per l’interrogatorio presso la Polizia Cantonale, gendarmeria di __________, e tre sopralluoghi presso l’abitazione di __________, il risarcimento della somma di CHF 600.-- (istanza 4/5.9.2006, p. 4);

 

 

che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

 

 

che si giustifica di ammettere la suddetta posta del danno, riconoscendo le spese di trasferta;

 

 

che viene risarcito pertanto l’importo di CHF 177.10. pari a CHF 0.55 cts / km (cfr. per analogia il Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali) per complessivi 322 km [__________(90 km), __________ (52 km)];

 

 

che l’istante chiede inoltre il risarcimento delle spese da lui sopportate per l’allestimento di una perizia pari a CHF 2'690.-- (doc. D): “Onde poter giustificare l’infondatezza, anche tecnica delle famigerate opere pretese pericolose, l’avv. IS 1 ha dovuto fare capo ad un professionista del mestiere (ing. __________) per l’allestimento di un rapporto tecnico circa la pretestuosa pericolosità delle opere ad __________” (istanza 4/5.9.2006, p. 4);

 

 

che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

 

 

che si giustifica dunque di ammettere la suddetta posta del danno pari a CHF 2'690.-- oltre interessi, come da fattura allegata (doc. D);

 

 

che l’indennità prevista dagli artt. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

 

 

che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli artt. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

che l’avv. IS 1 sostiene che sia stato “(…) gravemente offeso nella sua personalità, sia come uomo, sia come avvocato. Inoltre proprio la funzione importante che svolge presso un istituto di assicurazione (informata di tale fatto) ha gettato di certo un’ombra negativa difficilmente quantificabile. Fisicamente e psicologicamente tale procedimento è stato risentito molto male dell’avv. IS 1. Basta solo ricordare che – anche se non è mai andato da un medico per questo fatto – egli si è chiuso completamente in sé stesso soffrendo per un torto subito ingiustamente (…). Ex bono et aequo si reputa un importo di fr. 1'000.00 certamente adeguato alla situazione ed alla giurisprudenza applicata per analogia” (istanza 4/5.9.2006, p. 5);

 

 

che l’istante non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un’indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3.) peraltro conclusosi felicemente;

 

 

che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

 

 

che questa conclusione tiene conto, del resto, della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 16.9.2005 del giudice della Pretura penale e della presente decisione;

 

 

che la pretesa non può quindi essere ammessa;

 

 

che il qui istante chiede “(…) un’equa indennità per la presente domanda” (istanza 4/5.9.2006, p. 6);

 

 

che considerato come l’istante sia lui stesso avvocato;

 

 

che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

che va pertanto riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 200.--, oltre interessi;

 

 

che il giudice della Pretura penale ha già assegnato all’avv. IS 1, nella sua sentenza 16.9.2005, l’importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili;

 

 

che, alla luce delle suddette considerazioni, all’avv. IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'777.10 oltre interessi del 5% dal 4.9.2006;

 

 

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

 

 

che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF 240.--.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza della Pretura penale 16.9.2005 (inc. __________), rifonderà all’avv. IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'777.10 oltre interessi del 5% dal 4.9.2006.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 240.-- (duecentoquaranta).

 

 

                                   3.   Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                        

 

                                   4.   Intimazione:

 

-           

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                           La segretaria