Incarto n.
60.2006.333

 

Lugano

20 novembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8.8/7.9.2006 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo, in sede civile, di un incarto penale relativo ad una delle parti in causa;

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/7.9.2006;

 

 

ritenuto che in data 7.9.2006 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare i motivi della richiesta, sollecitando una presa di posizione in data 16.10.2006;

 

 

preso atto dello scritto 27/31.10.2006 della Pretura istante, con il quale precisa il motivo del richiamo, allegando la presa di posizione delle parti in sede civile;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.Presso la Pretura istante è pendente una procedura nell'ambito della locazione (inc. __________). Il pretore ha ammesso, tra altre prove, anche il richiamo dal Ministero pubblico dell’incarto penale MP __________.

 

 

                                   2.   Il Ministero pubblico ha comunicato di non avere nulla in contrario all’accoglimento della richiesta, ma chiede che la trasmissione dell’incarto intervenga unicamente dopo l’interrogatorio di __________, che già aggiornato, è stato posticipato per un impegno relativo al sostituto procuratore pubblico. Le parti al procedimento civile si sono espresse con gli scritti allegati alla comunicazione della Pretura del 27/31.10.2006. Considerato come __________ __________ sia organo di una delle parti in causa, non si giustifica di interpellarlo ulteriormente a titolo personale.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

                                   5.   Nel presente caso, è data una connessione tra l’incarto penale e la fattispecie civile pendente presso la Pretura istante. Per questo motivo è dato un interesse giuridico legittimo.

 

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura istante dopo l’avvenuto interrogatorio auspicato.

 

 

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria