Incarto n.
60.2006.339

 

Lugano

25 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8/11.9.2006 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere la possibilità di accedere agli atti di cui al procedimento penale conclusosi con la condanna di PI 2;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 12/13.9.2006 del procuratore pubblico Mario Branda, con le quali comunica di aderire alla richiesta;

 

richiamate le osservazioni 16/18.9.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quali si oppone alla richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (MP __________) conclusosi con un decreto di accusa dell’8.5.2006 (DA __________), regolarmente cresciuto in giudicato, con il quale è stato condannato tra l’altro per violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

 

 

                                   2.   Con la presente procedura l’ufficio istante, a seguito della richiesta di PI 2 di restituzione di alcune armi da fuoco sequestrategli, chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, il procuratore ha aderito a tale richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 2 vi si oppone, in relazione ai principi di proporzionalità, interesse pubblico e protezione della personalità.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel presente caso, in considerazione dei contrapposti interessi, si giustifica l’accoglimento parziale della richiesta di accesso agli atti, nel senso di trasmettere copia del decreto di accusa cresciuto in giudicato, che descrive i fatti utili in vista della decisione di competenza dell’ufficio istante, mentre che l’accesso agli atti non fornisce, per quanto riguarda le armi, indicazioni rilevanti.

 

 

                                   5.   L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza una fotocopia del decreto d’accusa DA __________ è allegata alla copia della presente decisione destinata all’ufficio istante.

 

 

                                   6.   Considerata la funzione pubblica svolta dall’ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario