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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 11/12.9.2006 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale inc. MP __________ aperto a seguito del dissesto della fallita __________ SA; |
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richiamate le osservazioni 15/18.9.2006 dell’avv. PR 14 per conto di alcuni clienti esteri, con cui si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 15/18.9.2006 del patrocinatore di PI 13, che pure si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 15/18.9.2006 dell’avv. PR 11, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare per conto del proprio cliente;
richiamato lo scritto 18.9.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, che comunica il proprio nulla osta;
richiamato lo scritto 18/20.9.2006 del patrocinatore di PI 12, che comunica di non opporsi all’accesso agli atti;
richiamato lo scritto 20/21.9.2006 dell’avv. PR 9, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
rilevato che altre parti al procedimento, interpellate, non si sono espresse;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito delle denunce sporte da clienti e del fallimento della __________ SA decretato dalla CFB, il Ministero pubblico del Canton Ticno ha aperto un procedimento penale, tuttora pendente (inc. MP __________). Nell’ambito dello stesso, il procuratore pubblico Maria Galliani ha provveduto, in data 8.9.2006, ad operare una segnalazione ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 LT all’ispettorato fiscale. A seguito della medesima, la IS 1 ha presentato l’istanza qui in esame.
2. Come esposto in entrata, il procuratore ha dato il proprio nulla osta alla richiesta, mentre che delle parti interpellate, nessuna si è opposta.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).
5. Nel presente caso, in considerazione degli investimenti gestiti e del tipo di attività svolta dalla società fallita, è dato un interesse giuridico legittimo, ritenute le possibili implicazioni fiscali.
6. L’istanza è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.
7. Di transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le procedure condotte dalla IS 1.
8. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Il giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4 5. PI 5 6. PI 6 7. PI 7 8. PI 8 9. PI 9 10. PI 10 11. PI 11 12. PI 12 13. PI 13 14. PI 14 15. PI 15 16. PI 16 17. PI 17 18. PI 18 19. PI 19 20. PI 20 21. PI 21 22. PI 22 23. PI 23 24. PI 24 25. PI 25 26. PI 26 27. PI 27 28. PI 28 29. PI 29 30. PI 30 31. PI 31 32. PI 32 33. PI 33 34. PI 34 35. PI 35 36. PI 36 37. PI 37 38. PI 38 39. PI 39 40. PI 40 41. PI 41 42. PI 42 43. PI 43 44. PI 44 45. PI 45 46. PI 46 47. PI 47 48. PI 48 49. PI 49 50. PI 50 51. PI 51 52. PI 52 53. PI 53 54. PI 54 55. PI 55 56. PI 56 57. PI 57 58. PI 58 59. PI 59 60. PI 60 61. PI 61 62. PI 62 63. PI 63 64. PI 64 65. PI 65 66. PI 66 67. PI 67 68. PI 68
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario