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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 3/13.9.2006 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa emesso a suo carico e cresciuto in giudicato; |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 13.9.2006, con il quale il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi si è rimesso al suo giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________), sfociato in un decreto d’accusa del 20.8.2002 (__________), cresciuto in giudicato.
2. Con la presente richiesta l’istante chiede di ricevere copia del documento, di cui non possiede più copia. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. In concreto la richiesta di accesso agli atti è giustificata già per il fatto che non ci siano interessi che si contrappongano, essendo l’interesse giuridico legittimo presunto.
6. L’istanza è accolta. Copia del DAP sarà allegata all'esemplare della presente decisione inviata all’istante.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; esse sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria